Affari legali

AFFARI LEGALI. Addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali

Non sempre si tratta di infedeltà

Quando si parla di separazione con addebito, nei casi quindi in cui un giudice sentenzi che la fine dell’unione matrimoniale sia ascrivibile al comportamento di uno dei due coniugi, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, nell’immaginario comune la causa principale va ricercata nell’infedeltà.

Tale convinzione è del tutto infondata, ben potendo altri tipi di condotta causare il naufragio di un rapporto. Il codice civile prevede infatti una serie di ulteriori obblighi per entrambi i componenti della coppia, che nell’ipotesi in cui non vengano onorati, giustificano la richiesta di addebito in capo al soggetto inadempiente.

L’assistenza morale e materiale cui si riferisce l’art. 143 c.c., infatti, non può e non deve essere una formula di rito priva di applicazione alla fattispecie concreta. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia; ad esempio, la scelta che sia solo uno dei due ad avere un impiego, lasciando all’altro il compito di occuparsi delle faccende domestiche, deve essere il frutto di una linea di pensiero, di una decisione unanime avente come scopo il benessere dell’intero nucleo familiare, non può di converso consistere nella decisione unilaterale ed arbitraria da parte di un solo soggetto della coppia, a discapito dell’altro e della prole.

Il partner va sempre supportato concretamente, con un apporto vero e non solo ideale al ménage familiare, e occorre altresì garantire un sostegno psicologico, fondamentale nella relazione di coniugio.

Come si è già accennato in altri articoli di questa sezione, anche la disponibilità dal punto di vista intimo è condizione necessaria affinché si realizzi la condivisione alla base del matrimonio, motivo per il quale persino il rifiuto di avere rapporti sessuali, in assenza di patologie specifiche, integra a tutti gli effetti una violazione dell’art. 143 c.c. tale da potersi ricondurre alla richiesta di addebito. Questo perché un diniego in tal senso produce l’ovvio effetto di generare un profondo stato di mortificazione nel coniuge allontanato fisicamente.

E’ il caso di dire che oggi come oggi, che siamo nell’epoca in cui l’infedeltà è all’ordine del giorno, una relazione extra-coniugale è forse la ragione meno frequente delle pronunce di addebito all’interno delle aule di Tribunale.

Roberta Romeo

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