Affari legali

AFFARI LEGALI. Anatocismo: l’evoluzione della giurisprudenza

Strumento bancario ancor più insidioso, alla luce della profonda crisi economica che sta attraversando il nostro Paese

Oggi parleremo di anatocismo, ancor più insidioso alla luce della profonda crisi economica che sta attraversando il nostro Paese in questi difficili mesi caratterizzati dal Covid-19.

Prima di dare qualche delucidazione in merito al fenomeno anatocistico, è bene fare una breve dissertazione sulle varie tipologie di interessi in relazione alla funzione che svolgono nel processo economico.

Quelli che hanno funzione remuneratoria si distinguono in corrispettivi – prodotti automaticamente da somme di denaro liquide ed esigibili e ai quali ci si riferisce in questa sede – e compensativi, che l’art. 1499 c.c. prevede sul prezzo, anche se non ancora esigibile, qualora la cosa venduta produca frutti o altri proventi. Gli interessi moratori, invece, si hanno quando si verifica un ritardo nel pagamento di un debito, dunque la loro funzione è risarcitoria.

L’anatocismo consiste nella produzione di interessi da parte di interessi già scaduti correlata alla pratica delle banche di sommare gli interessi al capitale prestato e di calcolarne di ulteriori sulla cifra così ottenuta.

In poche parole, fino a pochissimi anni fa, era tutt’altro che infrequente che l’istituto di credito, nell’ipotesi in cui ad esempio uno dei propri correntisti avesse uno scoperto di 10.000,00 Euro in forza del cosiddetto “fido bancario”, addebitasse trimestralmente gli interessi passivi (nel caso preso in esame, ponendo un immaginario tasso al 10%, per un importo pari a 250,00 Euro), per poi fare il calcolo degli interessi successivi su una base superiore a quella che si sarebbe dovuta tenere realmente in considerazione (nella fattispecie analizzata, su 10.250,00 Euro).

Il tutto a fronte del dato sconcertante che gli interessi a credito relativi allo stesso conto corrente, venivano liquidati annualmente e non ogni tre mesi, provocando un fisiologico disallineamento che incideva non poco sulle risorse economiche del malcapitato utente.

Il fatto che tale prassi sia stata accettata per lungo tempo, è legato alla pregressa, errata concezione gli secondo cui gli usi che regolavano l’anatocismo fossero di natura normativa e che quindi potessero derogare al dettato dell’art. 1283 c.c. Una volta sancito da giurisprudenza consolidata il concetto che la capitalizzazione con cadenza trimestrale degli interessi sui conti correnti passivi si delineasse come uso negoziale e non normativo, logica conseguenza è stata la nullità della sua previsione.

A questo punto, il legislatore, ben comprendendo i rischi delle banche di esporsi a copiose richieste di risarcimento dei danni, con decreto n. 342/1999 ha optato per una sanatoria che dotasse di validità ed efficacia le clausole contenute in tutti i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Come facilmente prevedibile, detta norma transitoria non ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, che non ha esitato a dichiararne l’illegittimità con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000.

La questione della capitalizzazione degli interessi sui saldi passivi è stata al centro di numerosi dibattiti e confronti dottrinali, ma la Cassazione ha definitivamente ribadito, con sentenza n. 21095 del 2004, che le clausole contrattuali anatocistiche sono da ritenersi nulle perché le stesse violano palesemente quanto stabilito dal già citato art. 1283 c.c.

Malgrado il passo in più compiuto dalla Suprema Corte con diverse pronunce a far data dal 2015, di cui prossimamente analizzeremo contenuto e sfumature, l’anatocismo non è una pratica ormai desueta, cosa che continua a sollevare – e a ragion veduta – accese polemiche su più fronti.

Roberta Romeo

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