Affari legali

AFFARI LEGALI: Assegnazione della casa coniugale condotta in locazione

Cosa dice la Legge?

E’ tutt’altro che infrequente, nonostante la gran parte degli italiani sia proprietaria della casa nella quale abita, che la fine di un legame coniugale coinvolga una coppia che vive in un immobile condotto in locazione. Oggi cercheremo di capire cosa avvenga in questo caso e, soprattutto, come debba comportarsi il locatore in caso di sopravvenuta morosità nel pagamento dei canoni.

In linea di principio, una risposta abbastanza chiara è fornita dall’art. 6, comma 2, della Legge n. 392/1978, la cosiddetta legge sull’Equo Canone, secondo il quale, in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio – o cessazione dei suoi effetti civili – nel rapporto locatizio al coniuge conduttore originario succede l’altro, qualora il giudice gli abbia conferito il diritto di vivere nella casa familiare. Sostanzialmente, quale corollario della norma che assegna al coniuge affidatario dei figli minori, o comunque presso il quale questi ultimi sono collocati prevalentemente, il diritto di uso dell’immobile adibito fino a quel momento a residenza familiare, il Legislatore stabilisce che sia lo stesso coniuge fruitore di tale assegnazione a succedere de iure nel rapporto a suo tempo instaurato con il proprietario dell’immobile medesimo. E’ un classico caso di successione “ex lege” in un rapporto contrattuale.

A riguardo, la portata originaria della disposizione in esame è stata ampliata da una pronuncia della nostra Corte di Legittimità (Sentenza n. 404 del 7.04.1988), che ha ritenuto incostituzionale l’art. 6, comma 2, nella parte in cui non prevedeva che si verificasse successione anche in caso di separazione di fatto, se fra le parti era intervenuta pattuizione in tal senso, e nella parte in cui non prevedeva che la successione avesse luogo se il conduttore aveva cessato la convivenza e vi fosse prole naturale.

Alla luce di quanto sopra, dal momento in cui avviene l’assegnazione della casa coniugale in favore dell’altro coniuge, anche già in sede di provvedimenti temporanei da parte del Presidente del Tribunale, il titolare originario del contratto di locazione viene per così dire “sostituito” dal primo, con conseguente trasferimento al subentrante dei relativi obblighi economici verso il locatore. E la successione ha luogo “de iure”, senza necessità di comunicazione al proprietario.

Per quanto concerne la legittimazione “passiva” in caso di morosità nel pagamento dei canoni, essa ricadrà sul conduttore originario, ove le mensilità inadempiute si riferiscano ad un momento antecedente rispetto al provvedimento di assegnazione dell’abitazione; ricadrà, invece, sul coniuge subentrato, nell’eventualità in cui il mancato adempimento si riferisca ad un periodo successivo al provvedimento medesimo. La questione appare peraltro di più incerta soluzione in concreto nei casi in cui, trattandosi di convivenza more uxorio, non ci sia stato un formale atto di assegnazione; in tale ipotesi sarà quindi cura del locatore compiere i necessari accertamenti, onde correttamente individuare il proprio interlocutore processuale.

Roberta Romeo

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