Affari legali

AFFARI LEGALI. Assegni familiari. Quali i requisiti per poterne beneficiare?

Tutto quello che c'è da sapere per questa forma di sostegno economico

Quelli che comunemente vengono definiti “assegni familiari” costituiscono, com’è noto, una forma di sostegno economico di cui beneficiano coloro che possiedono i requisiti previsti dalla normativa a corredo dell’istituto.

Il soggetto percipiente può essere un lavoratore dipendente o – a certe condizioni che si diranno – anche autonomo, oppure un pensionato titolare di trattamento a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, o di un fondo sostitutivo o esclusivo della stessa.

L’ente erogante è, invece, l’INPS anche se, nel caso in cui il beneficiario sia lavoratore dipendente, la somma viene anticipata dal datore di lavoro che la inserisce nel prospetto paga e la corrisponde con la retribuzione mensile.

La condizione essenziale è che il reddito percepito dal “nucleo familiare” cui appartiene il richiedente non sia superiore ad una soglia prevista dalla legge e periodicamente aggiornata.

Sono quindi due i parametri di riferimento in base ai quali determinare se si ha diritto o meno alla prestazione. In primo luogo, occorre aver riguardo al “nucleo familiare”, che dal 1988 ha sostituito come canone di valutazione lo “stato di famiglia”, comprendendo tanto la famiglia anagrafica, quanto le altre persone fiscalmente a carico del potenziale percipiente, ancorché non conviventi.

Fanno quindi parte del nucleo familiare a questo fine: il coniuge che non sia legalmente separato o divorziato; i figli legittimi o comunque equiparati (adottivi, affiliati, naturali e legalmente riconosciuti, giudizialmente dichiarati tali ovvero nati da precedente matrimonio, affidati a norma di legge) purché minorenni; i figli legittimi o comunque equiparati maggiorenni ma inabili; i fratelli e le sorelle, i nipoti collaterali del richiedente e a lui formalmente affidati a norma di legge; i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, anche se non affidati, ma che risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione superstiti; i nipoti viventi a carico degli ascendenti (nonni) che siano minorenni; i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, a condizione che il nucleo familiare sia composto da almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

Non è necessario che i familiari fiscalmente a carico siano anche conviventi, con l’eccezione dei figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per i quali, invece, la convivenza è requisito essenziale per essere riconosciuti parte del nucleo familiare.

Occorre poi che reddito percepito dal familiare a nome del quale viene richiesto l’assegno non sia superiore all’ammontare della pensione minima maggiorato del 30% in pagamento per ciascun anno (la verifica, tuttavia, è fatta mensilmente); il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, infine, dovrà essere inferiore ai limiti periodicamente stabiliti dalla legge secondo l’andamento del costo della vita.

Hanno diritto a percepire l’integrazione reddituale i lavoratori pubblici e privati in attività, sia a tempo pieno che parziale – inclusi apprendisti, collaboratori domestici, lavoratori a domicilio e soci di cooperative – i lavoratori in malattia, in maternità, in cassa integrazione o mobilità, ovvero quelli in aspettativa per cariche sindacali o elettive e quelli assistiti perché affetti da tbc. Tale diritto spetta anche a chi percepisce assegno di disoccupazione ASPI o mini-ASPI, ai pensionati che hanno lavorato nel settore pubblico o privato, nonché agli autonomi definiti “parasubordinati” iscritti nella “gestione separata” dell’INPS.

Non possono, di converso, percepire gli assegni familiari gli altri autonomi, inclusi artigiani e coltivatori diretti, ed i pensionati delle relative gestioni pensionistiche. Il trattamento ANF è inoltre incompatibile con qualsiasi altro trattamento di famiglia a chiunque spettante: in particolare non potranno percepire assegni familiari il pensionato che continui a svolgere attività di lavoro dipendente, i coniugi che abbiano in teoria entrambi diritto all’ANF poiché uno dei due vi dovrà rinunciare, nonché coloro che sono potenziali beneficiari di differenti trattamenti ANF, a titolo diverso.

Per lo stesso nucleo familiare si sottolinea come sia consentito usufruire di un solo assegno, il cui importo varia a seconda del numero dei componenti della famiglia, secondo quanto viene stabilito dalle apposite tabelle pubblicate periodicamente dall’INPS.

Il reddito di riferimento per la verifica del diritto all’assegno e per la determinazione del suo importo è quello prodotto dal richiedente e dai familiari appartenenti al suo nucleo e ha validità dal 1° luglio dell’anno successivo alla sua maturazione (così l’assegno che percepirà un lavoratore dipendente a partire dal 1° luglio 2018 e sino al 30 giugno 2019 sarà determinato in base ai redditi da lui e dai suoi familiari prodotti nel 2017, tenendo conto naturalmente anche della composizione del nucleo familiare nel periodo di percezione dell’assegno: ogni eventuale variazione come la nascita di un figlio o la separazione dei coniugi, infatti, incide sul calcolo dell’importo erogato).

La domanda per ottenere il trattamento va indirizzata al datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente, ovvero direttamente all’INPS mediante la modulistica dedicata, da inviare on line.

Nel caso di coniugi separati, quello affidatario dei figli può oggi chiedere l’assegno, se non percepisce reddito, ovvero ne svolga uno che darebbe diritto a presentare la domanda. Il reddito cui far riferimento sarà quello risultante dalla separazione, escludendo quello dell’altro coniuge che, per effetto della separazione, non fa più parte del nucleo familiare.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina, 31 – MILANO –
Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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