Affari legali

AFFARI LEGALI. Assegno di divorzio: nuove regole dalla Cassazione

Il parametro individuato dagli Ermellini affonderebbe le proprie radici nei "principi costituzionali di pari dignità"

Mesi fa ha destato scalpore la nota sentenza relativa alla diatriba dell’ex ministro Grilli, concernente la questione dell’esclusione del tenore di vita in costanza di matrimonio dal novero dei criteri adottati per il calcolo del cosiddetto assegno divorzile.

La sentenza n.18287/18 appena emessa dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, facendo maggior chiarezza in questo ambito, stabilisce invece che nel quantificare l’ammontare di detto assegno si debba tener conto delle rispettive condizioni economiche, dando rilievo rilievo al contributo concretamente apportato dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e all’età.

Il parametro individuato dagli Ermellini affonderebbe le proprie radici nei “principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.

Al fine di indicare la somma da versare all’ex coniuge in caso di divorzio occorre quindi considerare , continua la Suprema Corte, come “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisca il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.

Per citare un esempio assai banale, qualora uno dei due coniugi abbia optato, di concerto con l’altro, per smettere di lavorare in modo da potersi dedicare alla prole, all’assegno di divorzio dovrà “attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa”.

Nel giudizio in ordine al riconoscimento di tale beneficio si dovrà altresì valutare se il coniuge che lo richiede abbia di fatto contribuito alla crescita sociale ed economica del partner, come nell’ipotesi in cui abbia accettato di trasferirsi in un’altra città, rinunciando ad un impiego ed allontanandosi dalla propria famiglia d’origine, pur di consentire all’altro di fare carriera.

Sono in molti a sostenere che la sentenza di cui si disquisisce sia equilibrata e tesa a tutelare la parte effettivamente più debole, tuttavia ci si auspica che non sia invece nella pratica l’anticamera del ritorno di antichi retaggi che hanno penalizzato troppo a lungo, è oggettivo, soprattutto gli uomini.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
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Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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