Affari legali

AFFARI LEGALI. Autocertificazioni: violazioni commesse prima del D.L. 25 marzo 2020. Quali le sorti dei procedimenti penali?

Tutto quello che non si conosce sulle conseguenze giudiziarie

Nel precedente articolo di questa sezione, sono state illustrate le reali conseguenze derivanti dalla violazione delle misure previste dal Governo per il contenimento del Coronavirus; a tal proposito, abbiamo evidenziato come l’ipotesi più blanda, rappresentata da una mera sanzione amministrativa pecuniaria, seppur decisamente salata, attualmente si prospetti solo qualora il soggetto uscito senza oggettiva e comprovata necessità, ammetta il proprio sbaglio senza accampare false scuse, eventualità in cui invece commetterebbe reato.

Fatta questa premessa, abbiamo però sottolineato che prima del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 non fosse così, infatti agli incauti italiani che violavano il divieto di uscire senza valide ragioni, anche se non si spingevano ad inventare storie improbabili, veniva contestato un illecito penale. Per completezza espositiva pare opportuno in questa sede fornire qualche delucidazione sulle sorti delle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina delineata e, dunque, commesse prima del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

Invero, fino all’introduzione del nuovo decreto legge ed in base a quanto espressamente previsto dal d.l. n.6 del 23 febbraio 2020, le violazioni delle regole stabilite al fine di contenere la diffusione contenitive del virus erano punite ai sensi dell’art. 650 c.p. Per i non addetti ai lavori, si rammenta che secondo tale norma, chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad Euro 206,00.

Da quanto appena esposto si comprende facilmente che la precedente disciplina fosse ancor più rigida di quella attuale e sul punto, il successivo decreto legge precisa che anche alle violazioni anteriori al 25 marzo andranno applicate esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie, con esclusione delle responsabilità penale.

Di conseguenza, in relazione alle violazioni anteriori al decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, per ciò che concerne tutti i procedimenti penali ancora in corso alla data della sua pubblicazione, gli atti saranno trasmessi alla competente Autorità amministrativa che, dunque, procederà ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria; per quanto riguarda i procedimenti penali già definiti con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, potrà essere esperito l’istituto della revoca di cui all’art. 673 c.p.p., con successiva cancellazione della condanna dal casellario giudiziale; ciononostante, in quest’ultimo caso, si dovranno comunque pagare le ammende comminate con il provvedimento revocato, così come le spese del procedimento.

Da ultimo, sotto il profilo squisitamente tecnico-giuridico, preme far presente che se il Governo non avesse effettuato questo cambio di rotta, l’applicazione dell’art. 650 c.p. sarebbe stata comunque un’impresa azzardata, attesa la formulazione vaga e non univocamente interpretabile di alcuni capi del DPCM 8 marzo 2020, tema sul quale ci soffermeremo la prossima settimana.

Roberta Romeo

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