AFFARI LEGALI. Bonus affitti: di cosa si tratta e a chi spetta

Ecco cosa prevede in merito il Decreto Rilancio

Qualche mese fa, in pieno lockdown, la nostra rubrica giuridica ha affrontato il problema dei canoni di locazione e dell’ovvia difficoltà sopraggiunta per molti italiani nel far fronte a detto esborso mensile, a fronte di un netto calo dei guadagni. In proposito si è fatta chiarezza sulla mancanza di fondamento delle false notizie secondo le quali era consentito al conduttore in difficoltà di non onorare i propri debiti con il proprietario dell’immobile.

Invero, l’unica strada percorribile per coloro che hanno visto calare a picco le proprie entrate a causa della pandemia, è stata – fin dall’inizio – quella di cercare un accordo con il locatore e di ottenere un ribassamento del canone previsto nel contratto. Unico vantaggio certo per il conduttore, fino a qualche tempo fa era quello in qualche modo garantito dall’applicazione dell’art. 1467 c.c., il quale, menzionando “l’eccessiva onerosità sopravvenuta”, rende di fatto legittima la pretesa di risoluzione del contratto da parte dello stesso senza doversi sobbarcare i canonici sei mesi di preavviso, nella denegata ipotesi in cui il locatore non accetti di abbassare il canone pattuito.

Attualmente, invece, il Decreto Rilancio ha offerto un salvagente in più a coloro che faticano a pagare i canoni di locazione, quanto meno per ciò che concerne i locali ad uso commerciale. La circolare n.14/e emessa qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate, fa luce sulle modalità con cui aziende e professionisti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono convertire parte del canone corrisposto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in credito d’imposta, oppure effettuare la cosiddetta compensazione, qualora abbiano dei debiti col fisco.

Tale agevolazione spetta a chi svolge un’attività che nel 2019 abbia avuto ricavi inferiori ai cinque milioni di Euro – ad eccezione delle strutture alberghiere, cui spetta indipendentemente dal requisito reddituale appena menzionato – dai soggetti con regime forfettario e da tutti i tipi di imprenditori, compresi quelli agricoli.

Il solo scoglio per accedere al beneficio in questione, sta nella prova di aver subito un calo dei ricavi nella misura di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ascrivibile all’emergenza sanitaria. Si badi, però, il credito d’imposta viene accordato sulla base del singolo mese, non sommando i ricavi registrati nel corso dei tre mesi investiti dal blocco. Il ché significa che potrebbe essere riconosciuto per uno solo di quei mesi, se negli altri non c’è stata la perdita nella misura richiesta.

E’ previsto un credito d’imposta del 60% nell’ipotesi di canoni di locazione riferiti ad immobili commerciali, ed un credito d’imposta del 30% nel caso di affitto d’azienda. Per poterne in concreto beneficiare, tuttavia, è necessario che le mensilità siano state già pagate al proprietario dell’immobile o al titolare dell’attività, poiché in caso contrario l’agevolazione sarà sospesa fino alla regolarizzazione da parte del richiedente.

Roberta Romeo

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