Affari legali

AFFARI LEGALI. Con la dichiarazione di successione si accetta l’eredità?

Ecco quanto afferma la giurisprudenza della Suprema Corte

Nell’articolo della scorsa settimana abbiamo parlato di successione e di accettazione dell’eredità, sottolineando come quest’ultima possa essere sia espressa, sia tacita; in quest’ultima ipotesi ciò avviene mediante un comportamento concludente, che consiste nel compimento di un atto di disposizione di uno o più beni ereditari, il quale non potrebbe essere giuridicamente valido qualora il suo autore non avesse accettato l’eredità. Ed è qui che il problema oggi in esame assume il proprio rilievo: ci si è chiesto, infatti, se la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate possa integrare o meno un’ipotesi di accettazione tacita.

Ebbene, la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte ha affermato che tale atto formale, proprio per la sua natura eminentemente pubblicistica – relativa ai rapporti fiscali fra cittadino contribuente, da un lato, ed amministrazione finanziaria, dall’altro – quindi estranea ai rapporti tipicamente privatistici, ossia concernenti i diritti soggettivi di natura reale od obbligatoria coinvolti nel fenomeno successorio, operi su un piano distinto rispetto al fenomeno stesso e non possa quindi importare di per sé accettazione da parte di chi la presenti.

La diversa natura ed il diverso ambito operativo della dichiarazione trovano peraltro conferma nel fatto che i suoi effetti, in caso di pluralità di eredi, si spiegano nei confronti della totalità di essi, anche qualora detta formalità sia adempiuta da uno solo dei chiamati.

Le conseguenze di questa conclusione sono duplici: da una parte, il chiamato che fa la dichiarazione di successione non viene in alcun modo “vincolato” dalla stessa nell’eventualità in cui non intenda accettare l’eredità (il diritto in tal senso previsto dal nostro ordinamento si prescrive, comunque, in 10 anni dall’apertura della successione); dall’altra, invece, né lui, né alcuno dei chiamati potrà legittimamente disporre dei beni in modo libero e illimitato in quanto l’atto dispositivo gli farebbe assumere la qualità di erede – integrando l’anzidetta accettazione tacita – con il rischio di dover poi rispondere agli altri coeredi per aver utilizzato il patrimonio ereditario eccedendo i limiti della propria quota.

Da ultimo, se l’eredità include, come molto spesso avviene, anche cespiti immobiliari, ogni tentativo di disporre di un immobile caduto in successione (ad es. con una vendita) si scontrerebbe con i problemi derivanti dalla mancata trascrizione dell’accettazione nelle conservatorie immobiliari, obbligatoria a norma dell’art. 2685 C.C. .

Roberta Romeo

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