Affari legali

AFFARI LEGALI. COVID-19 e sospensione dei mutui: quali gli effettivi interventi del Governo?

La portata del provvedimento è più limitata di quanto si possa pensare

La situazione davvero eccezionale cui è andato incontro il nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19 – il cosiddetto “coronavirus” – è indubbiamente senza precedenti, almeno nel dopoguerra. In molti, peraltro, hanno paragonato quanto si è venuto a creare ad una vera e propria condizione di conflitto bellico; la vicenda sta già cominciando ad avere i propri, inevitabili riflessi sulla nostra economia, a tutti i livelli.

Negli ultimi giorni, il Governo italiano ha varato un pacchetto di provvedimenti, noto come decreto “Cura Italia”, che, per lo meno nelle intenzioni di chi li ha concepiti, dovrebbero dare ad imprese, famiglie e consumatori un po’ di ossigeno, di fronte ad eventi che potrebbero a breve comprometterne la capacità reddituale. Il Decreto in questione ha stabilito, fra le tante misure, la possibilità per chi abbia contratto un mutuo di sospendere per un certo periodo di tempo ed a determinate condizioni il pagamento delle rate di rimborso. Attenzione, però: la portata di questo provvedimento è più limitata di quanto si possa in un primo tempo pensare.

In primo luogo, va precisato che la sospensione è estensibile, al momento, ad un periodo di non oltre 18 mesi e riguarda esclusivamente i contratti di mutuo stipulati per l’acquisto della “prima casa”. Si tratta, in realtà, di una norma già esistente della quale si è proceduto ad estendere l’ambito di applicazione.

Oggi è possibile fruire di questa agevolazione per i lavoratori subordinati (anche con contratto a termine) o parasubordinati (inclusi agenti e rappresentanti di commercio) il cui rapporto sia venuto a cessare in conseguenza dell’attuale situazione. A questo scopo, l’avente diritto può presentare domanda per fruire di un apposito fondo, chiamato “Fondo Gasparrini” – già istituito con la “Finanziaria” 2008 – se proprietario di una prima casa ed a condizione che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno prima della presentazione della domanda, per un importo non superiore a 250.000 Euro, e se in possesso di un indicatore ISEE non superiore ad Euro 30.000, anche se, per adesso, non sarà necessario produrre tale documentazione all’atto della domanda.

E’ possibile l’accesso a questo Fondo anche a chi si trovi in ritardo nel pagamento delle rate di rimborso, a condizione che detto ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi, il Decreto ha stabilito che anche questi ultimi possano fruire delle prestazioni di questo particolare fondo, a condizione che gli stessi forniscano un’autocertificazione nella quale si attesti di aver subito in un trimestre successivo al 21.02.2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorso fra tale data e la presentazione della domanda) un calo di almeno il 35%, rispetto a quello registrato nell’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o drastica diminuzione della propria attività, determinata dai provvedimenti restrittivi emessi per contrastare l’attuale situazione.

In tutte queste ipotesi, il Fondo fornirà agli obbligati una garanzia gratuita per il mancato pagamento delle rate. Va detto che, stante l’estrema complessità del decreto – come al solito, purtroppo, non particolarmente chiaro nella sua formulazione testuale – e tenuto conto del fatto che lo stesso potrebbe venire modificato anche in modo significativo all’atto della sua conversione in legge da parte del Parlamento, quanto sopra costituisce oggi solo un’indicazione di massima su quanto possa essere concesso alle famiglie ed ai consumatori. Per le norme di dettaglio sarà quanto mai opportuno che gli interessati si rivolgano al proprio istituto di credito che, auspicabilmente, dovrebbe fornire loro i necessari chiarimenti.

Roberta Romeo

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