Affari legali

AFFARI LEGALI. Emergenza Coronavirus e vacanze annullate: cosa spetta ai viaggiatori?

Il D.L. n° 9/2020 ha previsto che in caso di recesso da parte del consumatore, l'organizzatore possa offrire una sorta di “pacchetto alternativo”

Fra i settori economici maggiormente colpiti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria vi è indubbiamente quello del turismo, ed in particolar modo quello dei cosiddetti “pacchetti viaggio”, ossia quei contratti per mezzo dei quali il consumatore acquista – in agenzia oppure a distanza servendosi di siti internet – un insieme di servizi che gli consentano di trascorrere un periodo di soggiorno più o meno lungo in una determinata località; servizi solitamente comprendenti il viaggio andata e ritorno dalla località stessa, il soggiorno in una struttura alberghiera e, a seconda dei casi, la fornitura di pasti ed altre utilità accessorie che gli permettano di trascorrere il periodo di soggiorno desiderato nel modo migliore possibile.

Inevitabile che le improvvise, drastiche limitazioni imposte agli spostamenti individuali e collettivi dall’attuale legislazione emergenziale con l’intenzione di limitare il più possibile la diffusione del contagio, abbiano di fatto azzerato la possibilità di esecuzione dei contratti del tipo appena descritto, stipulati in epoca precedente all’introduzione delle misure restrittive. Tutto ciò ha complicato non poco la situazione dei rapporti fra consumatori, da un lato, e soggetti fornitori di questi pacchetti viaggio, dall’altro. Vediamo ora di chiarire il quadro normativo venutosi così a creare, per quanto possibile.

Fino al 4 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020, la materia era regolata in via esclusiva dal “Codice del Turismo” (D. Lgs. 23 maggio 2011 n° 79, Allegato 1), nella versione da ultimo modificata dal D. Lgs. 21 maggio 2018 n° 62, attuativo della Dir. UE 2015/2302, con decorrenza 1° luglio 2018. In particolare, nell’art. 41 è (o era?) previsto un diritto di recesso da parte del viaggiatore, a fronte di un obbligo per lo stesso di rimborsare all’organizzatore le spese “adeguate e giustificabili” del cui ammontare quest’ultimo possa fornire motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

La quantificazione del rimborso spese “ragionevoli” poteva essere convenzionalmente determinata nel contratto in base al momento in cui veniva comunicato il recesso; in mancanza, il rimborso spese standard all’organizzatore sarebbe stato individuato nel costo del “pacchetto”, diminuito dei risparmi di costo e degli introiti derivanti dalla sua riallocazione (art. 41, comma 3).

Un caso diverso riguardava l’ipotesi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili di tipo generale, riguardanti la località di destinazione, o il trasporto verso di essa, che avessero reso non fruibile il servizio turistico acquistato dal viaggiatore, ovvero inciso in modo sostanziale sulla sua fruizione. In questo caso, il Codice del Turismo assicura (o meglio, avrebbe assicurato) il diritto di recedere prima della data di inizio del “pacchetto” senza corrispondere alcuna spesa di recesso, con diritto al rimborso di quanto fino a quel momento versato, ma senza poter richiedere ulteriori indennizzi; il tutto, però, con esclusione dei contratti stipulati fuori dei locali commerciali , come nel caso dei contratti conclusi “on line”. Nella medesima ipotesi – in presenza quindi di eventi sopravvenuti ed imprevedibili – anche l’organizzatore avrebbe ( o forse avrebbe avuto) la possibilità di recedere offrendo il rimborso spese, senza ulteriori indennizzi, a condizione di comunicare il proprio recesso senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

Infine, limitatamente ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, era previsto per il viaggiatore il diritto di recesso entro i cinque giorni successivi alla data di conclusione del contratto “di pacchetto turistico”, ovvero successivi alla data di ricezione da parte del viaggiatore delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari, se successiva alla conclusione, fatta salva l’esclusione del rimborso nel caso di pacchetti contenenti particolari agevolazioni nell’ammontare del prezzo, come nell’eventualità di “last minute”.

Questa la situazione prima dell’introduzione della normativa “emergenziale”. Senonché, l’art. 28, comma 5, D.L. n° 9/2020 ha previsto che in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire una sorta di “pacchetto alternativo”, restituire il prezzo, ovvero emettere un buono sostitutivo, il cosiddetto “voucher”, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Vista la formulazione della norma – al momento non è possibile sapere se essa sia rimasta inalterata a seguito dell’iter di conversione – parrebbe che la scelta fra le modalità di rimborso sia rimessa alla discrezionalità dell’organizzatore. Si porrebbero, a questo punto, problemi tanto di opportunità ed equità (il consumatore potrebbe non essere interessato o potrebbe semplicemente non essere in grado di fruire delle prestazioni sostitutive del rimborso eventualmente offerte dall’organizzatore), quanto di compatibilità della norma in esame con quelle, più rigide per l’organizzatore e più favorevoli al viaggiatore, previste dal Codice del Turismo, per la precisione dall’art. 41, poc’anzi illustrato; norme che, in quanto attuazione di una direttiva comunitaria, dovrebbero prevalere su quelle di esclusiva provenienza statale, come appunto l’art. 28 D.L. n° 9/2020, in virtù del noto principio di sovraordinazione del diritto comunitario rispetto a quello nazionale.

Salve le eventuali modifiche in sede di conversione, la questione potrebbe presto finire sotto la lente degli organi giurisdizionali italiani, ovvero della Corte di Giustizia UE. Nulla quaestio, invece, nei casi di recesso da parte dello stesso organizzatore: tale ipotesi, in quanto non inclusa fra quelle della normativa “emergenziale” del 2020, continuerebbe ad essere regolata dal Codice del Turismo.

Tali errori di formulazione, così come i problemi di coordinamento con altre norme, non sono che le inevitabili conseguenze della comprensibile fretta nell’elaborazione e redazione dei testi. Un altro cespite dell’eredità lasciataci dal COVID-19.

Roberta Romeo

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