Affari legali

AFFARI LEGALI. Revisione auto e moto: le scadenze ed i rinvii per l’emergenza Covid-19

Il Decreto 'Cura Italia' non disciplina in modo chiaro le ipotesi relative ad autovetture e motociclette con revisione scaduta già in epoca anteriore, che si trovino a circolare durante l'emergenza “lockdown”

Fin dallo scorso mese di marzo, il Governo ha disposto il rinvio di alcune scadenze per i proprietari di autoveicoli, costretti a restare confinati nelle proprie abitazioni a causa delle misure di contenimento della pandemia Covid-19.

Recentemente, con l’avvio della “Fase 2”, alcuni di questi provvedimenti di rinvio hanno subito modifiche; cerchiamo qui di fare un po’ di chiarezza, per quanto possibile, iniziando dalla cosiddetta “revisione”.

Il decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020 n° 18 – con l’art. 92 comma 4 ha disposto che le automobili la cui revisione è in scadenza per il 31 luglio 2020 possano circolare fino al successivo 31 ottobre. Senonché, alcuni automobilisti si sono visti comunque notificare la pesante sanzione prevista per la circolazione senza la prescritta revisione. La questione non è di poco conto: alla sanzione pecuniaria, pari ad Euro 173,00, si aggiunge anche il fermo della circolazione del veicolo, in attesa dell’esito della revisione.

Il problema è che il Decreto non disciplina in modo chiaro le ipotesi relative ad autovetture e motociclette con revisione scaduta già in epoca anteriore, che si trovino a circolare durante l’emergenza “lockdown”: ci si riferisce, ad esempio, a quelle con revisione da effettuarsi entro date anteriori al 31 luglio (magari entro il 30 aprile 2020, o entro il 31 marzo, o anche entro il 29 febbraio). Infatti, ove si consideri che scopo dichiarato della norma di cui discutiamo è quello di non penalizzare i cittadini impossibilitati a muoversi se non in casi di necessità, ovvero di non gravarli di oneri economici, viste le eventuali situazioni di ristrettezze in cui i cittadini stessi possono trovarsi, pare evidente che l’art. 92 comma 4 debba applicarsi in modo estensivo anche ai proprietari di veicoli il cui termine per l’effettuazione della revisione sia scaduto ben prima della data del 31 luglio prossimo.

In realtà, secondo la Circolare Min. Int. 24 marzo 2020, la questione è più articolata e può essere così sintetizzata: per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione è già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 17.03.2020 n° 18 (il 17 marzo scorso, appunto), ovvero in scadenza entro il 31 luglio 2020 è consentita la circolazione fino al 31.10.2020, senza effettuazione della visita per la revisione stessa nei centri e nelle officine a ciò autorizzate; per i veicoli con revisione in scadenza dopo il 31 luglio 2020, rimane valida la scadenza originaria, non applicandosi la proroga al 31.10.2020; per i veicoli con revisione già scaduta, ma per i quali era già stato preso un appuntamento presso le strutture autorizzate per una data successiva al 31 luglio 2020, la circolazione è autorizzata fino alla data prevista per l’effettuazione della visita, secondo le regole ordinarie. Quindi, secondo la circolare in questione, per lo meno alcuni degli autoveicoli e motoveicoli con revisione scaduta anche prima dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” o in scadenza fino al 31 luglio 2020, possono circolare liberamente fino al prossimo 31 ottobre.

Da tali premesse, possiamo ben dire che i verbali di contestazione emessi in contrasto con il quadro normativo ed amministrativo appena delineato, potranno essere impugnati avanti gli organi competenti (Prefetto, Giudice di Pace) con buone chance di ottenerne l’annullamento.

Ciò detto, è evidente che alcuni problemi sussistono egualmente: in base al disposto del decreto e all’interpretazione datane dalla circolare ministeriale poc’anzi illustrata, fra i mezzi autorizzati a circolare “in deroga” vi sono anche tutti quelli con revisione scaduta prima del 17 marzo scorso, indipendentemente dal momento (anteriore a questa data) in cui la scadenza abbia avuto luogo. Tra questi, vi sono ovviamente anche i veicoli che hanno circolato per anni senza essere stati oggetto delle prescritte revisioni e che, pertanto, operano potenzialmente in condizioni di estrema precarietà. Superfluo sottolineare, a questo punto, i rischi derivanti per la sicurezza stradale dall’aver consentito la libera circolazione di mezzi del genere per almeno altri 5 mesi e mezzo.

La questione presenta un ulteriore aspetto critico. Invero, se da un lato la norma in esame permette l’utilizzo di motocicli ed autovetture con revisione scaduta anche da diverso tempo, quanto meno dal punto di vista del rapporto fra proprietario/conducente e pubblica amministrazione, dall’altro questo non comporta necessariamente l’esclusione da responsabilità per il proprietario (e/o conducente medesimo) sotto il profilo squisitamente civilistico e penale, qualora il veicolo stesso venga coinvolto in un incidente stradale a causa della sua concreta non idoneità a circolare.

In poche parole, il proprietario/conducente di un’automobile o di una motocicletta può circolare in deroga, evitando la sanzione amministrativa per l’omessa revisione, ma rischia di andare comunque incontro a rilevanti conseguenze sia sul piano risarcitorio civilistico, sia su quello penale (omicidio “stradale”, omicidio colposo aggravato, lesioni colpose aggravate), nel caso in cui proprio il suo mezzo rimanga coinvolto in un incidente causato dalle precarie condizioni di manutenzione.

Tale pericolosa “discrasia” fra adempimenti di natura amministrativa ed obblighi di natura civile e penale verso l’altrui incolumità, si giustifica solo parzialmente con le condizioni di emergenza eccezionali nelle quali in nostro Legislatore si è trovato ad operare e denunciano, va detto purtroppo, un certo pressappochismo, che in questo frangente sarebbe stato assai opportuno evitare. E di tutto ciò i cittadini dovrebbero essere, pertanto, resi consapevoli. Il suggerimento, a questo punto, anche alla luce del progressivo riavvio delle attività e del contemporaneo allentamento delle restrizioni alla circolazione individuale, è quindi quello di procedere il prima possibile ad effettuare le revisioni per le quali sia già scaduto il relativo termine, indipendentemente dalla proroga concessa per detto adempimento.

L’auspicio, in generale, è che i drammatici avvenimenti di questi ultimi due mesi ed i rischi che ciascuno di noi ha corso per la propria salute e per quella dei propri cari, possano fungere da sprone per adottare d’ora in avanti comportamenti prudenti e di buon senso, anche quando la nostra vita dovesse tornare alla normalità.

Roberta Romeo

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