Affari legali

AFFARI LEGALI. Separazione dei coniugi: è consentito il trasferimento in un’altra città con i figli minori?

Ecco quanto ha stabilito la Legge in merito

Dopo aver parlato di quanto si rischi, in termini anche economici, ad ostacolare il rapporto del proprio figlio con l’ex coniuge, oggi ci occuperemo di un altro argomento piuttosto delicato, ossia dell’ipotesi in cui, dopo la separazione, il genitore presso il quale sia stata disposta la collocazione prevalente della prole intenda trasferirsi in un’altra città.

Partiamo col chiarire che, di base, un figlio ha il diritto di continuare a vivere nel medesimo posto in cui ha intessuto dei rapporti e ha mosso i suoi primi passi nella società, anche dopo il naufragio della relazione tra i genitori. Per questo motivo, e nel rispetto dell’ormai noto principio di bigenitorialità, in linea di massima non è consentito ad uno dei due genitori di trasferirsi sradicando il minore dal terreno che gli è familiare, a meno che non venga dimostrato che detta decisione sia la migliore nel suo esclusivo interesse.

Ciò significa che è da escludersi il trasloco volto al riavvicinamento di uno dei due genitori alla propria famiglia d’origine o al nuovo compagno di vita, se non nel caso in cui questo stravolgimento rappresenti anche (cosa assai improbabile) la scelta più giusta per il figliolo.

Sulla scorta della considerazione che per una crescita sana ed equilibrata i figli necessitino della presenza tanto della madre, quanto del padre, il Tribunale di Ancona ha persino negato la possibilità alla prima di spostare la propria vita in una città lontana per motivi di lavoro.

In via generale, infatti, un genitore dovrebbe concentrare la propria ricerca di un’occupazione nella città dove era stata costruita la vita familiare e non certo nella zona in cui vorrebbe trasferirsi, in modo da precostituire una buona scusa che giustifichi tale allontanamento.

Al di là di singole, isolate fattispecie in cui il trasferimento è stato concesso per comprovati e fondati motivi (come quella in cui una madre, magistrato, si era vista trasferire a 250 km dalla propria residenza in seguito alla soppressione del Tribunale in cui esercitava le proprie funzioni) giurisprudenza consolidata concorda sul fatto che il dovere primario di un buon genitore affidatario o collocatario sia quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale.

Una pronuncia, in particolare, afferma che, indipendentemente da quali siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, “ogni genitore responsabile, consapevole dell’insostituibile importanza della presenza dell’altro genitore nella vita del figlio, debba saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l’immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore”.

Del resto, prosegue, “l’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio, si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti”.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
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Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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