Affari legali

AFFARI LEGALI. Surroga e sostituzione del mutuo: perché non confonderle

Alcuni consigli per non incappare in errori costosi

Si è già fatta luce, nel precedente articolo, sulle possibili strade da intraprendere in caso di eccessiva onerosità delle rate da pagarsi a titolo di mutuo, descrivendo le differenze tra rinegoziazione, surroga e sostituzione.

In ragione delle eccessive spese sostenute, ben superiori a quelle prospettate dal nuovo istituto di credito, numerose sono state le doglianze da parte dei soggetti mutuatari che abbiano optato per le ultime due soluzioni tra le tre appena citate; tali lamentele, tuttavia, non sono quasi mai sfociate in vere e proprie controversie giudiziali, dunque la giurisprudenza in proposito è piuttosto scarna.

Si può affermare, in linea di massima, che le banche interpellate al fine di subentrare, accordando condizioni più favorevoli, al posto di quelle che inizialmente avevano erogato il mutuo, tendono a concedere una somma aggiuntiva a rispetto a quella residuale. Così facendo però, si concretizza la cosiddetta sostituzione del mutuo – che richiede costi maggiori – e non la surroga, la cui caratteristica allettante consiste nella gratuità dell’operazione.

Diversi risparmiatori hanno ravvisato in questa prassi, una violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle trattazioni, ma le poche sentenze sul punto hanno chiarito quanto segue.

Nell’ipotesi in cui dal nuovo istituto di credito prescelto venga messa a disposizione del richiedente una cifra superiore a quella dovuta alla precedente banca di riferimento, anche se concessa per affrontare spese correlate al medesimo immobile cui il mutuo è legato, non si può parlare di semplice surroga ( per la quale la legge di conversione del Decreto Bersani Bis, precisamente la L. n. 40/2007, art. 8, non solo stabilisce la gratuità di tutti i passaggi necessari a rendere effettiva la portabilità del mutuo, ma prevede altresì l’assoluta nullità dei patti contrari) bensì di sostituzione.

Quest’ultima peraltro, presupponendo un contratto ex novo, non può che comportare un inevitabile aggravio di spese. E’ dovere quindi del mutuatario attivarsi, eventualmente consultando un legale di fiducia, per comprendere la natura dell’atto che intende stipulare con la banca verso cui ha deciso di migrare.

In tempo di crisi, non è esiguo il numero degli italiani che si trovano in un’oggettiva situazione di difficoltà soprattutto per ciò che concerne le rate del mutuo ed è straziante il pensiero che addirittura vi siano soggetti tanto disperati da arrivare a compiere gesti scellerati in momenti di scarsa lucidità.

Questa riflessione non può che far tornare alla mente le tormentate vicissitudini dell’operaio campano – uno fra i tanti, purtroppo – che qualche anno fa tentò il suicidio dopo aver perso il proprio lavoro ed aver constatato che non era più in grado di far fronte al debito contratto per l’acquisto della sua prima casa.

Se molte altre storie hanno avuto un tragico epilogo, almeno quella ha riservato un lieto fine: grazie ad un’associazione di consumatori, l’Agitalia, l’ente mutuante ha provveduto a stralciare la somma che avrebbe dovuto percepire, riaccendendo una speranza nel cuore dello sfortunato quarantenne.

Roberta Romeo

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