Affari legali

AFFARI LEGALI. Trattamenti di bellezza e danni alla pelle. L’estetista risarcisce?

Grandi responsabilità ed oggettivi rischi per i professionisti del settore

All’indomani delle ferie, sono in molti ad affollare i centri estetici per fare qualche lampada abbronzante, in modo da mantenere la tintarella ancora qualche settimana, o per regalarsi alcuni trattamenti di bellezza, giusto per godere della rassicurante illusione che l’estate non stia davvero volgendo al termine.

Tuttavia, i gestori di questi saloni sono ben lontani dal dormire sonni tranquilli, poiché dietro alla professione dell’estetista, infondatamente ritenuta una tra le più “leggere”, ci sono grandi responsabilità ed oggettivi rischi sui quali la maggior parte degli avventori troppo poco spesso riflette.

Anche per chi scrive è stata in tutta onestà una sorpresa, la sentenza del Giudice di Pace di Padova con la quale era stata dichiarata colpevole del reato di lesioni personali colpose, la titolare di un centro estetico accusata di non aver adottato le necessarie cautele finalizzate ad accertare la non pericolosità dei prodotti utilizzati, nonché a controllare il corretto funzionamento delle lampade abbronzanti impiegate. Alla cliente in questione, infatti, era stata diagnosticata – immediatamente dopo la seduta di bellezza – una dermatite allergica, motivo per il quale era stata incardinata una causa volta a stabilire la responsabilità della professionista ed il conseguente risarcimento del danno.

L’organo giudicante in primo grado, in maniera forse un po’ inaspettata, a suo tempo è giunto alla conclusione che la titolare del negozio non avesse agito con prudenza adottando tutte le cautele del caso, poiché se avesse indagato con scrupolo (magari richiedendo una certificazione medica alla cliente), avrebbe evitato che la signora – fortemente allergica alle creme abbronzanti – si cospargesse il corpo intero di tale cosmetico e si esponesse alle radiazioni artificiali.

Alla luce di quanto appena enunciato, non stupisce che l’estetista abbia impugnato la sentenza esponendo le proprie ragioni e rilevando, in particolare, come non sia concretamente possibile che un clienti si rechi in un centro estetico con un certificato medico attestante la sua presunta idoneità a sottoporsi a trattamenti estetici, né che il titolare lo pretenda come condizione necessaria per offrire il servizio. Vi è poi da dire che se il cliente fosse già al corrente di alcuni problemi di salute o specifiche allergie, di certo non opterebbe per farsi del male consapevolmente; del resto, è molto più probabile che le proprie allergie si scoprano per caso e dopo aver “sbattuto la testa”, che non a seguito di controlli preventivi ad ampio spettro.

L’epilogo di questa curiosa vicenda verrà trattato nel prossimo articolo, citando alcuni passaggi chiave contenuti nella pronuncia della Cassazione.

Roberta Romeo

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