Affari legali

AFFARI LEGALI. Violazione norme sul Coronavirus e responsabilità penale: le ragioni del dietro-front del Governo

Mancando il precetto, non sarebbe potuta conseguire la sanzione penale prevista

Nelle scorse settimane abbiamo ampiamente disquisito sulla portata delle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme approntate dal Governo per il contenimento del Coronavirus. Abbiamo evidenziato, in particolare, come il solo gesto di uscire di casa, se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o approvvigionamento di cibo, fino al d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 configurasse un vero e proprio reato, ai sensi dell’art. 650 c.p.

In proposito, si è chiarito che da quella data in poi, tale violazione (sempre che non ricorressero i presupposti per contestare altri reati, come nel caso di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) comportava semplicemente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sebbene tutt’altro che esigua. E non poteva essere diversamente, un passo indietro in questo senso era doveroso per una ragione squisitamente tecnico-giuridica.

Appare infatti palese che la disposizione contenuta nel DCPM 8 marzo 2020 non contenesse alcun divieto di spostamento delle persone, bensì un caldo invito a non allontanarsi dalla propria abitazione senza una motivazione rilevante. Invero, il  tenore letterale del provvedimento amministrativo, non consente una diversa e più restrittiva interpretazione. Testualmente, il decreto chiedeva al cittadino di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

La misura appena menzionata veniva poi estesa a tutto il territorio nazionale dal successivo DPCM del 9 marzo 2020, ma sempre senza prevedere un inequivocabile divieto; in italiano, del resto, chiedere a qualcuno di evitare un determinato comportamento significa raccomandarsi in merito, non imporgli categoricamente di non fare una certa cosa. La differenza è molto sottile, ma fondamentale per poter parlare di responsabilità penale.

Cosi’ pure l’art. 3, lett. c), del DCPM 8 marzo 2020, già di applicazione generale ai territori non compresi nell’allegato 1, prima che il successivo DPCM del 9 marzo 2020 estendesse tali misure a tutto il territorio nazionale, è formulato in modo da evocare una semplice raccomandazione, atteso che chiede al cittadino  di “limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”. Alla stessa stregua, la lett. b) dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, anch’essa non contenente un espresso divieto di uscire ai soggetti con difficoltà respiratoria e febbre maggiore di 37,5°.

Diverso discorso per quanto invece attiene alla successiva disposizione di cui alla lett. c) dell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, in cui impera il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus”.

In conclusione, mancando il precetto , ossia il preciso obbligo di legge, alla presunta violazione della misura di contenimento prevista dall’art. 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020, non sarebbe potuta conseguire la sanzione penale prevista dall’art. 650 c.p., motivo per il quale il Governo ha cambiato le carte in tavola a fine marzo, nei termini già esposti nel precedente articolo di questa sezione e al quale ci si riporta integralmente.

Roberta Romeo

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