AFFARI LEGALI. Bonus Baby-sitting: che cos’è e come funziona veramente?

Tutto quello che c'è da sapere sulla norma prevista dal Decreto 'Rilancio'

La diffusione a macchia d’olio del Covid-19 ha costretto il Governo ad intervenire a più riprese in moltissimi ambiti, nel tentativo di tamponare gli innumerevoli disagi derivanti dal blocco totale cui siamo stati sottoposti per più di due mesi.

In merito alla chiusura delle scuole per un periodo così protratto, che ha ovviamente creato non pochi problemi ai genitori nella gestione della vita quotidiana in modo compatibile con le proprie esigenze lavorative, il decreto “Cura Italia” del marzo 2018 ha introdotto la possibilità di fruire di un congedo parentale (che può essere continuativo o frammentato) per un massimo di quindici giorni complessivi e con riferimento a minori di età non superiore agli anni dodici. Nessun limite d’età, invece, per i figli con disabilità accertata.

Una valida alternativa a tale soluzione, sempre e solo in con riferimento all’anno 2020, è il ricorso al cosiddetto bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, che il Decreto “Rilancio” ha previsto come sostituibile dal bonus per l’iscrizione ai centri estivi, naturalmente previa esibizione di idonea documentazione a sostegno della richiesta.

Sia il bonus per le spese di baby-sitting, sia quello per i centri estivi, entrambi per un importo non superiore ad Euro 1.200,00 per ciascun nucleo familiare – ad eccezione delle famiglie in cui è presente personale operante nella sanità, per cui la somma è logicamente un po’più alta – sono benefici spettanti ai dipendenti del settore privato, agli iscritti alla Gestione Separata, agli autonomi iscritti all’INPS, agli autonomi iscritti alle varie casse professionali, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, nonché al personale appartenente al ramo della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

Le domande andranno inviate telematicamente sul portale dell’INPS o avvalendosi dell’ausilio dei CAF abilitati e verranno soddisfatte in ordine cronologico, ossia a seconda della data in cui sono pervenute. E’ interessante rilevare che, stando a quanto comunicato nella circolare Inps n. 73, la somma stanziata possa essere anche in favore dei nonni o di altri parenti che si occupino dei minori quando i genitori lavorano, purché non risultino residenti con i bambini stessi.

Detto voucher spetta anche alle famiglie affidatarie ma è di converso negato qualora nel nucleo familiare del richiedente vi sia un soggetto beneficiario di uno degli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa: si sta parlando di Naspi, Cigo, indennità di mobilità,ecc.

In questa ipotesi, infatti, entra in gioco il divieto di cumulo, così come vi è incompatibilità del bonus baby sitter con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

Roberta Romeo

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