Cronaca

Cassazione: condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa sentimentale

Aggiornamento da parte dell'Avvocato Maurizio Cardona

Amiche ed Amici carissimi, oggi è nuovamente con noi l’Avv. Maurizio Cardona – Matrimonialista – per aggiornarci in merito ad un argomento ampiamente trattato in precedenza: le truffe sentimentali.

Ricordo che la  “truffa sentimentale”è uno spietato abuso dei sentimenti, a scopo di lucro e favori di vario genere, agito anche via web da vere e proprie organizzazioni criminali internazionali, ai danni di persone propense a credere a manifestazioni imitative del “vero amore” sino a cedervi elargendo, in buona fede, somme di denaro e quant’altro richiesto (vedi favoritismi nella carriera lavorativa, acquisizione di quote societarie e/o di diritti, tra i quali permesso di soggiorno, cittadinanza, ecc.) in nome della “solidarietà di coppia”. Ovviamente, rivelatasi l’infamia, l’epilogo è tragico sotto ogni profilo.

Se l’argomento – truffa sentimentale – è accolto da alcuni con ironia e da molti con sarcasmo, in entrambe le categorie è insito un atteggiamento sardonico e di sufficienza verso le vittime. Beh, forse prima di giudicare con spocchia il livello di ingenuità altrui, sarebbe utile il ripristino della sensibilità. Sensibilità verso coloro che, diversamente da chi è umanamente desideroso d’amore, ne è altresì bisognoso. Una differenza fondamentale che rende l’individuo fragile e, pertanto, manipolabile, esposto alla malvagità altrui e disposto ad accondiscendere ad ogni richiesta, pur di percepirsi accettato e godere di (subdole) attenzioni amorevoli.

E’ bene sapere che, talvolta, il manifesto “amore” alla vittima, può essere esternato anche da un semplice truffatore, ovvero un profittatore privo di organizzazione e di scrupoli, ma non per questo meno meschino e pericoloso.

Esortare alla massima attenzione i soggetti a rischio equivale a dire “stai attento, mi raccomando, non commettere stupidate”. In tali affermazioni –  vi è solo benevola raccomandazione, tuttavia non oggettiva argomentazione e non informazioni atte ad individuare e proteggersi dal malvagio.

Poiché il fenomeno delle truffe sentimentali è annoverabile tra le piaghe sempre più dilaganti – si pensi che negli Stati Uniti la “romance scam” è responsabile del 10% del denaro perso per frodi on line – è importante comprendere se queste condotte – esercitate da criminali – sono rilevanti solo per il danno morale ed economico che provocano ai malcapitati o possono trovare tutela giuridica.

A proposito di tutela giuridica, l’Avv. Maurizio Cardona ci  partecipa del fondamentale aggiornamento:

Si è soliti pensare – erroneamente – che il diritto sia strumento di disciplina di mere questioni materiali e formali e che quando le vicende siano connotate dalla presenza di sentimenti e affetti quest’ultimi possano svolgere esclusivamente un ruolo distaccato, marginale e secondario rispetto alle questioni patrimoniali.

Di recente, la giurisprudenza ha più volte analizzato il fenomeno delle cd. “Truffe sentimentali”, ovvero il particolare tipo di raggiro realizzato attraverso l’uso e l’abuso dei sentimenti, ossia approfittando della buona fede,della sensibilità,del bisogno di affetto e di amore delle persone prese di mira, allo scopo di ottenere benefici di varia natura (economici, sessuali, di carriera, di status ecc) con l’altrui danno.

Degna di richiamo è sicuramente la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano il 14.7.2015.

In particolare, il giudicante riteneva non configurabile il reato di truffa in una vicenda in cui un uomo aveva ottenuto in prestito dalla compagna del denaro, promettendole in cambio una vita assieme e la restituzione della somma prestatagli.

Nell’analisi della vicenda, il Tribunale di Milano riconosceva come l’inganno, elemento caratteristico della truffa, possa astrattamente avere ad oggetto i sentimenti, potendo questi ultimi costituire oggetto dell’errore della vittima.

Tuttavia, ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudice di merito proseguiva ritenendo che “il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa“.

Ed ancora, in punto di elemento soggettivo del reato, si considerava necessario che l’agente avesse dall’inizio voluto ingannare la vittima per ottenere la prestazione patrimoniale ingiusta.

Infine, ai fini della truffa il giudicante riteneva necessario che l’errore fosse stato effettivamente causa dell’atto dispositivo della vittima (in assenza di esso, l’atto non sarebbe stato posto in essere).

Partendo da tali sunti, per un caso di analoga tematica era chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 25165/2019 del 6 giugno scorso, confermava la condanna di un uomo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, così come in precedenza comminatagli dalla Corte di Appello.

In particolare, l’uomo veniva ritenuto colpevole in ordine al delitto di truffa aggravata, poiché aveva:

con artifizi e raggiri, consistiti nell’avviare una relazione sentimentale con la persona offesa (p.o.)(di molto più grande di lui), nel proporle falsamente l’acquisto in comproprietà di un appartamento (e poi di altro appartamento) consegnandole anche fotografie dello stesso, nel richiederle prestiti proponendole la cointestazione di quote societarie, indotto in errore la p.o circa l’effettivo acquisto dell’immobile e sulla situazione economica della propria società facendosi consegnare ingenti somme di denaro, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.”.

Nell’evoluzione processuale, anche attraverso il richiamo al precedente giurisprudenziale di cui sopra (sent. Tribunale di Milano del 14/7/2015), la Corte d’Appello di Brescia prima (confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo del 7/4/2016) e la Suprema Corte poi, affrontavano la questione per cui la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi potesse o meno costituire un artificio o raggiro rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di truffa.

A tale quesito la Corte d’Appello rispondeva in senso affermativo sottolineando che la condotta dell’imputato era consistita non solo nel simulare sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l’investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore.

L’orientamento della Corte d’Appello veniva confermato anche dalla Corte di Cassazione secondo cui in questo tipo di vicende si configurerebbe il reato di truffa, poiché la menzogna circa i propri sentimenti sarebbe intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.

Quindi, la truffa cd. “sentimentale” non si configurerebbe come reato per il solo e semplice inganno riguardante i sentimenti manifestati alla vittima, essendo invece necessario che la menzogna circa i propri sentimenti sia inserita in un contesto più ampio, studiato e simulato, per sfruttare la situazione di debolezza della vittima coinvolta in una relazione sentimentale, dando luogo a falsi motivi (sentimenti provati, il proposito di vita in comune, ecc.) determinanti una certa scelta patrimoniale del disponente che altrimenti non avrebbe effettuato. Pertanto, nonostante la specifica ed accurata attenzione avuta dalla giurisprudenza per i valori sentimentali, è bene rammentare che occorre prestare le dovute cautele nella navigazione sul web, in modo tale da potere riconoscere gli inganni ed attivare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Se sospettate di cadere nella trappola di un truffatore, non esitate a chiedere immediato aiuto alle forze dell’ordine, a uno studio legale e a DIACTION, associazione che da anni si occupa di affrontare la tematica con i suoi professionisti ( www.diaction.it )”.

Ringrazio l’Avv. Maurizio Cardona per il prezioso intervento e vi saluto con il mio consueto abbraccio.

Daniela Cavallini

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