Cronaca

Coppie gay: no alla trascrizione di figli nati all’estero

La Cassazione ha respinto l'istanza di una coppia omosessuale che però è pronta al ricorso alla Corte Europea

Roma, 8 maggio – La Corte di Cassazione ha stabilito che i bambini nati all’estero a seguito di maternità a favore di coppie omosessuali italiane, non potranno essere registrati all’anagrafe con atto di figliazione, anche se questa è riconosciuta nel Paese dove sono nati. Nel dettaglio, “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”.

La Suprema Corte ha così rigettato “la domanda di riconoscimento dell’efficacia del predetto provvedimento, riguardante due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione” e spiega che la sentenza è “a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione”. “Il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. In proposito, è stato chiarito che la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza”. Tuttavia, “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983”.

Alle coppie gay quindi, non rimane altra strada che quella dell'”adozione particolare”.

Nel merito della sentenza è intervenuto lo studio legale Schuster che ha rappresentato la coppia che aveva inoltrato l’istanza. Premesso che i legali non hanno ancora avuto modo di leggere la sentenza, affermano:
“Da una parte questa sentenza mette finalmente fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull’utilizzabilità dell’art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso. Dall’altra, il comunicato della Cassazione ‘neutralizza’ la questione parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di ‘genitore intenzionale’. Questo è senz’altro positivo, perché dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay. Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale”. “Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione – proseguono i legali -, l’interesse dei minori non viene tutelato con un’adozione in casi particolari, che è un’adozione incompleta, non piena. Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore. In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo”.

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