Economia

Fatturazione elettronica: cos’è cambiato dal 1° luglio?

L’obbligo della fattura elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita IVA, è stato spostato dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019

Nel periodo che va dal 1 luglio al 2018 al 31 dicembre 2018 vi è una sorta di “doppio binario”, in cui vige sia la scheda carburante, ma anche la fattura elettronica, in quanto i benzinai che sono pronti potranno comunque procedere all’emissione della fattura elettronica. Lo chiarisce la CGIA.

La proroga è circoscritta unicamente al caso in cui l’acquisto avvenga presso impianti stradali di distribuzione. Pertanto rimane al 1 luglio 2018 l’obbligo della fattura elettronica per documentare l’acquisto di carburanti dai grossisti; la novità interessa, ad esempio tutte le imprese che hanno una cisterna in sede: dal 1 luglio 2018 i rifornimenti dovranno essere documentati con fattura elettronica.

Sempre in riferimento alla fatturazione elettronica non è stato prorogato il termine del 1 luglio 2018 per i sub-appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Dal 1 luglio 2018, c’è tuttavia l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese relative all’utilizzo di autovetture, natanti da diporto, aeromobili e in genere veicoli stradali a motori. Se non si rispetta questo obbligo si perde il diritto alla detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

Quindi dal 1 luglio 2018, dovranno essere pagati con strumenti tracciabili:

– gli acquisti di carburanti e lubrificanti;

– le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione;

– i pedaggi stradali;

– i canoni di noleggio, locazione anche finanziaria;

– altre spese di impiego o connesse ai mezzi di trasporto.

Per rispettare l’obbligo della tracciabilità si possono utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari, postali, bonifici bancari o postali.

Si faccia attenzione che l’obbligo della tracciabilità va inteso in senso ampio: comprende anche i pagamenti effettuati da terzi se relativi ad automezzi aziendali. Così, ad esempio, se un dipendente effettua un rifornimento per un’ autovettura dell’impresa e anticipa i soldi di tasca propria, dovrà pagare con strumento tracciabile. Il rimborso (a piè di lista) avverrà nella busta paga, il cui pagamento (dal 1 luglio 2018) dovrà essere effettuato (obbligatoriamente) con strumenti tracciabili.

La Voce

Fonte: CGIA

Mostra Altro

Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo
Pulsante per tornare all'inizio