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LA DIFESA ADESSO E’ SEMPRE LEGITTIMA

Ecco cosa prevede la nuova legge approvata dal Senato

Ieri, l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al testo sulla legittima difesa che quindi, diventa legge dello Stato. Ecco cosa prevede la legge appena approvata.

LA DIFESA E’ SEMPRE LEGITTIMA

L’Articolo 52 del Codice Penale è modificato dall’Articolo 1 della legge approvata e precisa che, in caso di legittima difesa domiciliare, sussiste sempre la proporzione tra difesa ed offesa. All’Articolo 52 del CP, è aggiunto un comma tale per cui, è “sempre in stato di legittima difesa” chi nel proprio domicilio o nel posto di lavoro, si oppone a coloro i quali intendono introdursi “con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

NON E’ PUNIBILE CHI AGISCE IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO

Modificando il Codice Penale in materia di “eccesso colposo”, nei vari casi di legittima difesa, non sarà punibile chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”, ovvero quando l’aggressione è svolta in “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

RISARCIMENTO DEL DANNO

L’Articolo 3 della legge approvata prevede che chi è condannato per furto in abitazione con il beneficio della sospensione della pena, questa sia subordinata al pagamento integrale di quanto dovuto alla persona che ha subito il danno.

AUMENTO DELLE PENE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO

L’Articolo 4 della legge inasprisce le pene per il reato di violazione di domicilio. Si passa dai 6 mesi ad un anno di detenzione nel minimo, e da tre a quattro anni nel massimo. Pene più dure anche nei casi in cui la violazione del domicilio è commessa con atti violenti verso persone e cose, così come se a commettere il reato sia persona armata. Si passa da da uno a cinque anni nel minimo, e da da due fino a sei anni nel massimo.

FURTO IN ABITAZIONE E SCIPPO

In questi casi, la pena detentiva passa dagli attuali tre anni a quattro anni nel minimo, e dagli attuali sei anni a sette anni nel massimo. L’Articolo 5 interviene sulle aggravanti. La condanna passa ad un minimo di cinque anni di reclusione (finora erano quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, ovvero dieci anni. La sanzione pecuniaria aumenta: da un minimo di 1.000 euro finora 927 euro) ad un massimo di 2.500 euro (finora 2.000 euro).

RAPINA

Sul reato di rapina interviene l’Articolo 6. Anche in questo caso sono inasprite le pene: da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo, a 10 anni. Pugno duro anche nei casi di rapine aggravate o pluriaggravate. Nel primo, la pena detentiva passa da 5 a 6 anni nel minimo, mentre il massimo resta a 20 anni. Aumentano anche le sanzioni pecuniarie che passano da 2.000 a 4.000 euro mentre finora erano da 1.290 a 3.098 euro. In caso di rapina pluriaggravata, si va nel minimo da 6 a 7 anni mentre il massimo resta a 20 anni. La sanzione pecuniaria aumenta: da 2.500 a 4.000 euro, quando finora era da 1.538 a 3.098 euro.

LA LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE

L’Articolo 7 della legge, prevede che colui che pratica la legittima difesa domiciliare, non sia mai considerato responsabile. Se viene assolto in sede penale, in nessun caso può essere condannato in sede civile a rifondere il danno derivante dalla legittima difesa. Nelle circostanze di eccesso colposo, il danneggiato potrà avere diritto solo ad un’indennità stabilita dal giudice che terrà conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

SPESE DI GIUSTIZIA

L’Articolo 8 della legge prevede che colui che ha agito per legittima difesa, includendo l’eccesso colposo e la cui posizione è stata archiviata, abbia ottenuto il proscioglimento o il non luogo a procedere, possa godere del patrocinio gratuito. E’ quindi modificato quanto disposto dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia che finora escludevano queste possibilità.

PRIORITA’ DEI PROCESSI

In base a quanto disposto dall’Articolo 9, si modifica il Codice di Procedura Penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.

Antonio Marino

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo
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