Storia

Leggi scritte e pena proporzionata al reato: il codice di Hammurabi

Il primo esempio storico di leggi scritte e consultabili da tutto il popolo

Ultimamente le questioni relative alla giustizia tengono banco nel dibattito politico, particolarmente riguardo all’istituto giuridico della prescrizione e, più in generale, sui tempi della giustizia; il problema è sempre stato particolarmente sentito, tanto che Montesquieu (1689-1755) vi si dedicò enunciando una frase divenuta un noto aforisma, ossia “Giustizia ritardata è giustizia negata”. Come si vede dunque, sulle questioni relative alla giustizia si può andare a ritroso nella storia, come abbiamo fatto più volte nella nostra rubrica, quando abbiamo dedicato un articolo alla Magna Carta (1215 d.C.) ed uno alla Legge Salica (503 d.C.). Ci spingeremo ora molto più indietro nel tempo fino a diciotto secoli prima di Cristo, ossia nel periodo in cui regnò il sovrano babilonese Hammurabi (il cui regno durò dal 1792 1750 a.C.), che promulgò il famoso codice cui diede il nome.

Nell’inverno tra il 1901 e il 1902 una missione archeologica francese rinvenne tra gli scavi di Susa (attuale Iran) i frammenti di una stele di basalto alta 2,25 metri, risalente a circa diciotto secoli prima di Cristo; vi erano incisi dei caratteri cuneiformi, e sulla parte superiore vi era raffigurato il re di Babilonia Hammurabi nell’atto di ricevre dal dio babilonese Shamash le disposizioni che in quei caratteri erano elencate: era stato ritrovato uno dei più antichi codici di leggi scritte nella storia del’umanità, giunto a noi pressocché intatto.

Il documento è costituito da 282 articoli riguardanti diritto civile, commerciale, penale e processuale, ed ha la struttura di un’opera letteraria essendo costituito da un prologo, dal testo recante i paragrafi con le leggi del codice, e da un epilogo; prologo ed epilogo sono scritti in un linguaggio colto al fine di esaltare il carattere ufficiale e monumentale del documento, mentre le leggi sono scritte volutamente in un linguaggio alla portata di tutti. La presenza poi di un dio, dalla cui viva voce il sovrano riceve le leggi, ha anche un significato di investitura ufficiale del re, il quale ottiene in questo modo la legittimazione del prorpio potere.

Da un punto di vista giuridico il codice è basato sulla legge del taglione, particolarmente per i reati più gravi, e generalmente la pena prevista era identica al danno provocato: “ Qualora un uomo rompa un dente ad un suo pari, gli sia rotto un dente”, “Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio”; e ancora “Qualora un costruttore costruisca una casa per qualcuno e non la costruisca debitamente, e la casa che costruì cada ed uccida il proprietario, allora quel costruttore sarà meso a morte”, “Qualora uccida il figlio del proprietario, il figlio di quel costruttore sarà messo a morte”. Da questi esempi si deduce come il codice non facesse distinzione tra i vari tipi di omicidio: il costruttore viene qui considerato come un omicida e conseguentemente punito, mentre i codici di oggi lo condannerebbero non come artefice di un omicidio, ma per il fatto di aver tenuto un comportamento che ha causato la morte di qualcuno (non vi era quindi il principio della responsabilità personale, e di conseguenza la pena non variava a seconda che il danno arrecato fosse doloso o involonatrio).

Il codice regolava anche i rapporti familiari e matrimoniali, per esempio “Qual’ora un figlio sia colpevole di una grande mancanza, per il quale il padre potrebbe a buon diritto privarlo dello status di figlio, il padre lo perdonerà una prima volta; ma nel caso sia colpevole di una grande mancanza per la seconda volta, allora il padre priverà il figlio dello status familiare”; e poi “Qualora un uomo prenda una moglie ed ella sia colta da malattia, se allora egli desideri di prendere un altra moglie non ripudierà sua moglie che è stata attaccata dalla malattia, ma egli la terrà nella casa che ha costruito e le sosterrà finché vive”.

Va poi sottolineato come le pene previste fossero legate allo ceto sociale e allo stato giuridico del condannato. Per esempio, “Qualora qualcuno rubi del bestiame […] ed esso appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto…”, ma subito dopo “…qualora il bestiame appartenga ud un uomo libero, ne paghi dieci volte tanto”. Ovvero, lo stesso furto era più grave se fatto a danno di una persona di cieto sociale elevato.

Interessante poi è l’articolo nel quale si legge “Qualora il fuoco distrugga una casa e qualcuno viene a porre l’occhio sulla proprietà del padrone di casa, egli sia gettato esattamente in quel fuoco”; tolleranza zero quindi per gli sciacalli.

Le leggi contenute nel codice rappresentano un punto di svolta fondamentale in termini di quello che oggi chiameremmo “diritto”, dato che al cittadino babilonese veniva dato un punto di riferimento chiaro sulla condotta da tenere in termini di rapporti sociali, avendo anche la possibilità di sapere quali sarebbero state le conseguenze nel caso avesse deciso di trasgredire; difatti oltre alla caretteristica di essere un insieme di leggi scritte, esse avevano anche il pregio di essere pubblicamente consultabili, dato che di queste steli ne esistevano diverse copie poste nei luoghi più importanti delle città del regno babilonese.

In conclusione, sebbene le leggi del codice di Hammurabi non fossero basate sul principio della legge uguale per tutti, si trattava comunque di leggi scritte (e per quell’epoca non era poco), che decretavano il principio del risarcimento in caso di danno arrecato, e che stabilivano precisi doveri in ambito familiare e matrimoniale; va poi sottolineato che la consultabilità del codice sanciva per la prima volta il principio che è noto oggi come “presunzione di conoscenza della legge”, essendo la stele recante il codice pubblicamente esposta nel tempio del dio Samash. Il Codice di Hammurabi (la stele è oggi conservata presso il museo del Louvre) ha influenzato le legislazioni di ebrei, greci e romani, per cui può senz’altro essere considerato alla base del diritto che ancora oggi regola i rapporti di prorpietà, sociali, familiari ed economici.

Marco Ammendola

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Marco Amendola

Anche se faccio tutt'altro lavoro, sono da sempre appassionato di storia, un romanzo talmente avvincente che non necessita di un finale a sorpresa
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