Affari legali

AFFARI LEGALI. Affidamento esclusivo dei minori

In quali casi si può ottenere?

Nell’ambito della separazione, solitamente i minori vengono affidati ad entrambi i genitori, in ossequio al disposto dell’art. 155 del Codice Civile, come novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 in materia di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza di uno dei due coniugi.

Questo perché il legislatore ha ritenuto che, in assenza di grosse problematiche potenzialmente pregiudizievoli per i figli, questi ultimi debbano trascorrere del tempo sia con la madre, sia con il padre, condizione che di certo ne facilita l’armonico sviluppo psico-fisico.

Non accade di rado, tuttavia, che uno dei genitori – il più delle volte la madre, lo si dica – richieda all’organo giudicante di ottenere l’affido esclusivo della prole, ma nella maggior parte dei casi non viene compreso come in realtà si tratti di una sorta di deroga al principio generale della bigenitorialità, da doversi riservare ai casi limite in cui l’altro genitore sia davvero incapace di garantire il benessere ai propri bambini.

A fondamento della propria domanda, sovente si fa riferimento a presunti comportamenti vessatori, non tenendo conto del fatto che sul piano giuridico si ritengono vessazioni quei maltrattamenti continuati che si infliggono a persone ritenute più deboli, comprimendone di fatto la libertà d’azione a tal punto da determinare, nei casi più gravi, un cambiamento delle abitudini e dello stile di vita del soggetto che le subisce.

In altre parole: un conto sono tutte quelle polemiche inutili che un genitore separato (e magari rancoroso) incardini ogni due per tre al solo fine di indispettire l’ex coniuge, un altro conto sono invece i maltrattamenti veri, che se esistenti e comprovati, naturalmente giustificano la richiesta di affidamento esclusivo.

Fortunatamente i tribunali operano valutazioni approfondite prima di pronunciarsi in questo senso, e la recentissima riforma in materia di affidamento dei figli – di cui parleremo in seguito – prevede espressamente che “i tentativi di alienazione, le false denunce ed il condizionamento psicologico del minore saranno puniti con il risarcimento del danno e, se necessario, con la perdita della responsabilità genitoriale”.

Roberta Romeo

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