Affari legali

AFFARI LEGALI. Coniuge divorziato e pensione di reversibilità

I limiti alla fruizione stabiliti nel 2019

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Ord. 19.04.2019 n° 11129) ha sancito un importante principio in materia di diritto alla c.d. “reversibilità”: secondo i giudici infatti, a tale trattamento non ha diritto il coniuge divorziato in favore del quale la sentenza divorzile non abbia stabilito la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Anche il fatto che detto assegno sia stato previsto in sede di separazione ma non confermato successivamente al momento del divorzio, esclude in linea di massima il diritto ad ottenere la reversibilità. Ma v’è di più: la Suprema Corte ha specificato che tale principio non subisce deroga neppure nel caso in cui – sempre in mancanza di diritto all’assegno per il coniuge – sia stato fissato, invece, un contributo al mantenimento dei figli.

Vediamo, in sintesi, come la questione è stata affrontata. Sono noti, in generale, il regime dell’assegno di reversibilità e la natura dello stesso. La pensione di reversibilità è un trattamento spettante ai familiari superstiti in caso di decesso del titolare di una pensione. Per quanto concerne nello specifico il coniuge, essa spetta in modo automatico – così come pure spetta a colui che sia stato unito civilmente al defunto – senza che vi sia necessaria la presenza di alcuna condizione.

La pensione di reversibilità spetta comunque anche ai coniugi separati (v., da ultimo, Cass Civ 15.03.2019 n° 7464, ma sul punto, gli Ermellini hanno espresso anche un diverso orientamento, per il quale tale diritto è condizionato al fatto che il superstite sia già titolare, ai sensi della sentenza o dell’accordo di separazione, di un assegno di mantenimento o alimentare).

Per quanto concerne gli ex coniugi, quindi già divorziati, il diritto è invece condizionato alla presenza di tre presupposti: possesso dei requisiti assicurativi e contributivi in capo al coniuge deceduto; inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto prima della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; diritto, come si è detto, all’assegno divorzile (o, in alternativa, diritto all’uso della ex casa coniugale); assenza di nuove nozze sopravvenute.

Sotto l’aspetto del requisito specifico di cui qui si discute, ossia l’esistenza di una pronuncia divorzile che abbia riconosciuto un assegno per l’ex coniuge, va poi specificato che, secondo l’ordinanza in esame, il diritto alla reversibilità maturi anche qualora l’assegno di mantenimento sia stato sancito non nell’originaria pronuncia di scioglimento del vincolo, bensì in sede di revisione delle condizioni economiche; al contrario, il diritto al trattamento non può configurarsi qualora la corresponsione dell’assegno divorzile, pur riconosciuta in punto “an”, sia stata fissata in un’unica soluzione, e già in tal modo soddisfatta, dovendosi ritenere la titolarità del diritto al mantenimento, ai fini della reversibilità, come “attuale e concretamente fruibile” e non già come mera “titolarità astratta”, cui corrisponde un obbligo già interamente adempiuto.

Questo è lo stato dell’arte ad oggi. L’andamento non sempre univoco della giurisprudenza, come qui evidenziato, richiederebbe – peraltro – l’intervento chiarificatore del legislatore.

Roberta Romeo

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