Affari legali

AFFARI LEGALI. Continuiamo a parlare di insidie stradali: quali le novità?

Pare che si apra uno spiraglio di luce in favore delle vittime

Nel precedente articolo avevamo affrontato il tema delle cosiddette insidie stradali, a causa delle quali si verificano ogni giorno degli spiacevoli sinistri a seguito dei quali, malauguratamente, spesso non è così facile ottenere dalla Pubblica Amministrazione il giusto ristoro.

Avevamo accennato infatti ad alcune pronunce poco confortanti secondo le quali il risarcimento non è dovuto qualora il manto stradale sia irregolare nei pressi della propria abitazione, proprio perché tale circostanza presupporrebbe una certa conoscenza dei luoghi da parte del malcapitato, evidentemente più distratto di quanto sia consentito. E si era altresì menzionata la possibilità che il risarcimento venga meno ogniqualvolta, alla base del dissesto di un marciapiede, vi sia la crescita sproporzionata delle radici di un albero, tipica causa naturale che escluderebbe la responsabilità del Comune, astrattamente tenuto alla custodia e alla manutenzione delle proprie strade.

Tuttavia, come ventilato la scorsa settimana, pare che si apra uno spiraglio di luce in favore delle vittime da insidia stradale: ci si riferisce, in particolare, a quanto stabilito dalla Cassazione, secondo la quale “compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito”.

Posto che la stessa Suprema Corte aveva già affermato a più riprese che l’obbligo di custodia sulle strade aperte al pubblico transito in capo alla P.A., escluda la responsabilità di quest’ultima solamente in presenza di un’ alterazione del bene custodito che sia qualificabile come imprevedibile e non tempestivamente eliminabile, la vera novità consiste nel fatto che sia proprio la Pubblica Amministrazione a dover provare la sua oggettiva impossibilità di agire per sistemare l’asfalto danneggiato.

La fattispecie concreta da cui prende le mosse la sentenza appena menzionata, riguarda un motociclista incappato in un brutto sinistro a causa di una macchia d’olio sulla carreggiata. Ebbene, malgrado la sua domanda di risarcimento avanzata nei confronti del Comune sia stata rigettata tanto in primo grado, quanto in appello perché era stato ravvisato il famigerato “caso fortuito”, gli Ermellini hanno ribaltato la decisione chiarendo che in realtà il Comune non aveva dimostrato, come invece avrebbe dovuto fare, la sua estraneità all’evento dannoso.

Che dire, ogni tanto le doglianze del contribuente vengono ascoltate e le relative richieste economiche trovano accoglimento.

Roberta Romeo

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