Affari legali

AFFARI LEGALI. Continuiamo a parlare di pensionamento anticipato: limiti e differenze

Nel precedente articolo dedicato agli intricati “affari legali” che riguardano il nostro paese, abbiamo disquisito circa il trattamento spettante ai soggetti parzialmente inabili al lavoro per quanto concerne la determinazione dell’età pensionabile.

A tal proposito si è citata la cosiddetta Legge Fornero, delineando sinteticamente le attuali ipotesi più frequenti e distinguendo la situazione relativa alla pensione di vecchiaia da quella del trattamento pensionistico per anzianità. Come già accennato, al contrario di quanto si possa pensare, i due concetti non coincidono affatto, in quanto la pensione di vecchiaia prevede l’età anagrafica limite per poter fare richiesta del trattamento di quiescenza, mentre la pensione di anzianità tiene conto, nel calcolo del momento esatto in cui sia possibile andare in pensione, tanto dell’età anagrafica, quanto degli anni di contributi versati, alla prima sommati.

Al di là di quanto precedentemente già rilevato, per quel che riguarda i lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74%, che già godano del beneficio previsto dall’art. 80 L. n° 388/2000, vi è la possibilità di ritirarsi con pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, al raggiungimento di 41 anni di contribuzione (sia per gli uomini, sia per le donne), a condizione che si possiedano almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Il tutto a partire dal 1° maggio 2017, salvi solo i paletti derivanti dai vincoli annui di bilancio, ed a condizione che si tratti di soggetti che, alla data del 31.12.1995, abbiano accumulato per lo meno 19 anni di contributi e siano, pertanto, ricadenti nel c.d. “regime misto” della “Riforma Dini”.

Invero, ferme tutte le sopra menzionate condizioni, l’invalido, per avvalersi di questa agevolazione ai fini dell’accertamento del requisito dei 41 anni di contribuzione, potrà fruire altresì del beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3 L. n. 388/2000, di cui poc’anzi si è discusso, qualora ovviamente ne abbia diritto.

Va da sé che, de iure condendo, andranno valutati gli impatti sul regime qui complessivamente descritto, dell’ennesima riforma del sistema previdenziale, ad oggi in corso di approvazione da parte del Parlamento e di cui, tuttora, si ignorano i contenuti nel dettaglio.

Roberta Romeo

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