Affari legali

AFFARI LEGALI. Dichiarazione di successione e accettazione dell’eredità

Ecco quanto prevede la legge

Una domanda frequente da parte dei prossimi congiunti di una persona defunta, riguarda la valenza di quella particolare formalità prevista a seguito della sua morte e comunemente denominata “dichiarazione di successione”.

In particolare, ci si chiede spesso se tale atto implichi o meno accettazione dell’eredità da parte di chi la presenti; per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno compiere un passo indietro sul piano logico e giuridico esaminando quello che avviene, sotto l’aspetto civilistico, al momento del decesso di un individuo.

Il Codice Civile italiano prevede che al venire a mancare di una persona fisica, abbia luogo il fenomeno della cosiddetta “apertura della successione” di quest’ultima; dal luogo e dal momento in cui avviene, dipende l’individuazione del momento iniziale per il compimento di taluni atti giuridici – negoziali, ma anche processuali – nonché la competenza territoriale del tribunale deputato a dirimere eventuali controversie in materia. Comincia così quella fase per così dire transitoria, che dovrà portare all’individuazione dei soggetti destinati a succedere al defunto nei suoi rapporti patrimoniali, vuoi a titolo universale (eredi), vuoi a titolo particolare (legatari). Nello specifico, i potenziali successori a titolo universale si definiscono in questo momento non ancora “eredi”, bensì “chiamati all’eredità”, proprio perché ancora solo potenziali e ne vedremo in seguito le ragione.

Senonché, lo stesso momento – cioè la scomparsa della persona della cui eredità si tratta, tecnicamente denominata de cuius – costituisce il termine iniziale a partire dal quale anche lo Stato, in ordine ai rapporti di natura pubblicistica intercorsi fra il defunto e le amministrazioni (principalmente di natura fiscale) deve poter conoscere quali siano gli effetti che detti rapporti possano aver subito a causa dell’avvenuto decesso.

In particolare, lo Stato deve essere informato di quali siano, almeno a livello potenziale, i successori per causa di morte della persona deceduta, indipendentemente dal fatto che qualcuno di essi, ovvero la loro totalità, diventi in seguito effettivamente titolare di beni facenti parti del patrimonio ereditario. A tale fine, la nostra normativa prevede che, entro sei mesi dalla morte del defunto, venga presentata presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, quella nel cui ambito territoriale è situata l’ultima residenza del de cuius, una dichiarazione con la quale si comunica l’avvenuto decesso, nonché il nome di tutti i soggetti che potrebbero essere eredi (successori a titolo universale) della persona deceduta.

Si tratta quindi di un adempimento di natura fiscale finalizzato a determinare il valore del patrimonio ereditario e, conseguentemente, le imposte che gli eventuali eredi saranno tenuti a corrispondere all’amministrazione finanziaria per effetto della successione. L’omessa presentazione della dichiarazione importerà per gli eredi che avessero accettato l’eredità il pagamento di cospicue sanzioni.

Ma quali sono le implicazioni che la presentazione della dichiarazione comporta, invece, sotto il profilo civilistico della successione nei diritti e negli obblighi della persona deceduta? A questo proposito, va precisato infatti che l’ingresso degli eredi nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest’ultima non sia affatto automatico, ma necessiti anch’esso di un atto formale, ossia l’accettazione dell’eredità, che comporta l’acquisto da parte del suo autore (a patto, ovviamente, che egli sia uno dei soggetti “chiamati”, nel significato prima riferito) della qualità di erede e quindi il suo ingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi, prima facenti capo al defunto.

Solo con l’accettazione, quindi, il processo di successione si completa ed il chiamato all’eredità diventa erede in senso tecnico, titolare per la quota di sua competenza dei beni caduti in successione.

Come vedremo nel corso del prossimo articolo, l’accettazione può consistere tanto in un atto formale, con le modalità all’uopo previste dal Codice Civile, ed allora si parla di accettazione espressa, quanto in un comportamento conclusivo, ed allora si parla di accettazione tacita, ipotesi che apre le porte ad alcuni, interessanti quesiti giuridici.

Roberta Romeo

Mostra Altro

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio