Affari legali

AFFARI LEGALI. Disagi sui treni. Al passeggero spetta un risarcimento?

Ecco cosa dice la Legge

Al di là del classico, eventuale rimborso del biglietto in caso di considerevole ritardo del treno, sempre più spesso i passeggeri si lamentano delle discutibili condizioni igieniche dei vagoni, della scarsa sicurezza, della temperatura a bordo il più delle volte non idonea alla stagione in corso e della difficoltà nel reperire posti liberi sui convogli regionali.
Proprio su tali lacune si è espressa poco tempo fa la Suprema Corte, la quale, senza troppi giri di parole, ha sottolineato come detti disagi incontrati soprattutto dai pendolari, non violino “i diritti fondamentali del rispetto della persona e dell’intangibilità della dignità dei cittadini”.
Non era  dello stesso avviso il giudice di pace incaricato di decidere in merito al contenzioso incardinato da un signore di Piacenza che aveva lamentato un eccessivo stato di stress derivante proprio dal logorio fisico e psichico correlato all’uso quotidiano del treno per recarsi sul posto di lavoro. In primo grado infatti, era stato riconosciuto in capo all’attore un risarcimento che, seppur minimo, aveva comunque un valore simbolico.
A ribaltare la situazione ci aveva già pensato il Tribunale, che in secondo grado aveva negato il diritto al risarcimento del danno perché non era stato sufficientemente provato il concreto impatto negativo che i disservizi descritti avrebbero avuto sulla sfera emotiva di parte attrice.
Gli Ermellini, concordando con il Tribunale, hanno comunque chiarito che “non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in fastidi, disappunto, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana”.
Roberta Romeo
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