Affari legali

AFFARI LEGALI. Disservizi legati ai viaggi aerei

Come reclamare

Settimane fa questa rubrica si è occupata delle richieste di risarcimento da parte dei pendolari – vittime sempre più spesso di disagi considerevoli, a partire dalla temperatura a bordo non idonea al mese in corso – rispetto alle quali la Cassazione si è pronunciata negativamente, chiarendo che non si tratti di inconvenienti suscettibili di ledere i diritti fondamentali e la dignità di una persona.

Quest’oggi verrà invece data a chi affronta il viaggio in aereo qualche dritta in merito ai passi da compiere in caso di in caso di cancellazione del volo, protratto ritardo dello stesso o negato imbarco. In queste ipotesi occorre in prima battuta rivolgere entro due anni le proprie rimostranze alla compagnia che ha emesso il biglietto oppure al Tour Operator che ha assemblato il pacchetto turistico o organizzato il trasferimento in questione seguendo le specifiche modalità previste da ciascuna azienda.

In linea generale, comunque, il passeggero ha il diritto di inviare un formale reclamo all’ENAC qualora la compagnia aerea non gli abbia fatto pervenire una risposta nelle sei settimane successive al ricevimento della sua lettera di doglianze, così come nell’eventualità in cui abbia risposto, ma in maniera non esauriente con riferimento a quanto previsto nel regolamento (CE) 261/ 2004. La competenza di tale organo si limita tuttavia ai disservizi inerenti i voli in partenza da un aeroporto italiano, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea, e a quelli in arrivo presso uno scalo italiano purché il vettore aereo sia una compagnia aerea appartenente alla Comunità Europea.

Quando invece i disservizi abbiano avuto luogo su voli provenienti da stati UE o extraeuropei, destinati ad atterrare in aeroporti ubicati sul territorio dell’UE, a patto che la compagnia sia comunitaria, il reclamo può essere indirizzato all’Organismo Nazionale Responsabile dello stato in cui l’aereo è atterrato, che in Italia è, appunto, l’ENAC.

L’Organismo che vaglia la lamentela del passeggero, in realtà, non mira ad accogliere o meno eventuali richieste di risarcimento (per le quali si può benissimo ricorrere alle consuete vie legali), bensì ad appurare se vi siano effettivamente state violazioni dei diritti del viaggiatore; ciò al fine di tenere monitorata la qualità del servizio, di evitare ulteriori problemi simili in futuro, nonché di avviare, se necessario, procedimenti sanzionatori nei confronti del personale.

Roberta Romeo

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