Affari legali

AFFARI LEGALI. E’ obbligatorio far vaccinare i bambini?

Il conflitto tra bioetica e diritto

Quando si parla di bioetica, si fa riferimento a tutto ciò che concerne l’obiezione di coscienza – tanto nelle ipotesi contemplate dalla legge, quanto in quelle che non sono invece codificate – nonché alla disciplina relativa ai trattamenti sanitari in generale.

Essa si occupa, lo si ricorda, dei problemi  riguardanti l’applicazione all’uomo, alla fauna e all’ambiente, delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca medica e biologica.

Sono assai conosciute dalla maggior parte della gente, nell’ordine, l’obiezione di coscienza al servizio militare (oggi, peraltro, impostato su base volontaria, fatto questo che ne limita l’ attuazione ai soli casi in cui si verifichi una carenza nell’organico e il nostro Paese debba entrare in guerra o intervenire a causa di una grave crisi internazionale), all’interruzione della gravidanza, alla sperimentazione animale e, da ultimo, alla procreazione assistita, su cui ci si riserva di tornare in seguito.

Nell’ambito dei trattamenti sanitari obbligatori, che derogano al principio di autodeterminazione terapeutica costituzionalmente sancito, i recenti accadimenti di cronaca hanno portato l’attenzione sui casi di rifiuto da parte dei genitori di sottoporre i propri bambini alle vaccinazioni obbligatorie. L’autonomia del singolo, che di norma ha la facoltà di scegliere liberamente le terapie da seguire, trova qui un limite ben preciso costituito dall’esigenza di tutelare non solo la sua salute, ma anche quella della collettività.

Nonostante il legislatore abbia preso in considerazione l’eventualità, seppur marginale,  di un pericolo che da tale inoculazione possa derivare, tanto da prevedere un indennizzo a favore di chi malauguratamente ne risulti danneggiato, permane comunque in capo ai genitori l’obbligo di provvedervi.

E’ bene chiarire che l’inosservanza dell’obbligo menzionato, pur non costituendo reato, ma potendo semmai sfociare nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, investe i diritti fondamentali del minore e per questo motivo non può fondarsi su semplici e  condivisibili timori, ma sulla concreta possibilità che ne possa scaturire un grave danno; peraltro va rilevato come, per formalizzare l’iscrizione dei bambini alla scuola primaria, sia di solito richiesta la certificazione attestante le avvenute vaccinazioni.

La Cassazione ha ribadito in più occasioni, infatti, che la condotta omissiva genitoriale può essere giustificata solo se sussistano specifiche controindicazioni, in relazione alla fattispecie concreta, per il ragazzino in questione. Non solo: occorre altresì allegare, stando a quanto sostenuto sia dalla Cassazione, con sentenza n. 19996/2088, sia dalla Corte Costituzionale la prova dell’indifferenza della struttura sanitaria in relazione alla specifica situazione.

Nell’ipotesi di conflitto tra etica morale, religione o libertà di coscienza dei genitori e quanto stabilito come obbligatorio dalla legge, è compito del Tribunale dei minori pronunciarsi definitivamente in merito all’opportunità di sottoporre il bambino a vaccinazione, avendo riguardo per il quadro clinico dello stesso e nell’ottica di contemperare l’esigenza di salvaguardia della sua salute, se non della vita, con quella di non mettere a rischio la sicurezza dei consociati.

Roberta Romeo

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