Affari legali

AFFARI LEGALI. Figli nati fuori dal matrimonio: il cognome del padre naturale

La Cassazione ha stabilito che il padre del bambino non può negare alla madre di registrarlo all'anagrafe anche con il cognome paterno

E’ noto come, ormai dalla riforma del 2013, non vi sia più alcuna distinzione, neppure di tipo terminologico, fra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati in costanza di matrimonio, mentre fino a 7 anni fa, i primi erano definiti “naturali” ed i secondi “legittimi”.

Tuttavia, taluni aspetti di questo nuovo quadro normativo erano rimasti non del tutto chiariti; uno di questi era, almeno fino ad oggi, quello dell’assunzione del cognome da parte della prole nata fuori dal matrimonio, in alcune particolari circostanze. Tanto più che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 2016 (Sent. 8.11.2016 n° 286), era sostanzialmente stata sancita la possibilità per i genitori di attribuire ai figli il “doppio cognome”, paterno e materno, analogamente a quanto avviene già da tempo per alcuni Paesi di lingua spagnola.

Orbene, la Cassazione, con una sua recentissima pronuncia del gennaio 2020 ha stabilito che, in caso di prole “naturale” – definita così in questa sede per mera comodità lessicale, malgrado l’abolizione di qualsivoglia differenziazione di sorta – il padre del bambino non possa negare alla madre di registrarlo all’anagrafe anche con il cognome paterno, oltre che con il proprio, a meno che ciò non risulti in concreto contrario agli interessi del bambino stesso. Detto, preminente interesse, secondo i giudici di legittimità, è l’unica “bussola” che debba guidare il giudice nel decidere in ordine a tale facoltà, anche nel caso in cui, per un motivo o per un altro, il padre del minore non abbia mai avuto rapporti con quest’ultimo.

La Cassazione ha infatti ritenuto che solo qualora la reputazione di cui gode il padre sia tale da incidere negativamente anche su quella del figliolo, il tribunale potrà legittimamente negare, in caso di controversia, l’attribuzione del doppio cognome. Al contrario, tanto più nei casi in cui questo possa facilitare in concreto la nascita di un rapporto fra genitore non affidatario e figlio, come nel caso esaminato dagli Ermellini con la sentenza in questione, per nessuna ragione il genitore non affidatario medesimo potrà opporsi legittimamente alla richiesta dell’altro. Ciò anche al fine di consentire al piccolo di affermare in modo più definito la propria identità nel corso degli anni.

Rimane, nonostante tutto, il vuoto normativo di carattere generale, circa i limiti di esercizio del diritto all’attribuzione del doppio cognome, infatti un progetto di legge in materia risale al settembre 2019, ma giace ancora in Parlamento.

Non è stata ancora disciplinata, per esempio, l’ipotesi di imporre o meno ai genitori l’obbligo di compiere questa scelta per il primogenito e di estenderla quindi agli altri figli, onde scongiurare la possibilità di avere fratelli figli della medesima coppia, ma con cognome diverso: uno con quello del padre, l’altro con quello della madre ed un terzo con il cognome doppio. Il progetto di legge cui poc’anzi si è fatto cenno prevede, sotto questo profilo, che l’opzione scelta per il primogenito debba poi obbligatoriamente allargarsi alla prole nata successivamente. Al momento, esistono ancora solo alcune circolari INPS, ma di efficacia limitata all’ambito di operatività delle pratiche previdenziali e, quindi, prive di un effettivo impatto cogente.

Roberta Romeo

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