Affari legali

AFFARI LEGALI. Fotografie dei minori sui social

Occorre il consenso di entrambi i genitori?

Nell’epoca di Facebook, Instagram, Twitter e altri social network di sorta, le vecchie cornici sul tavolino tra i divani e le fotografie stampate da riguardare di tanto in tanto con amici e parenti, sono ormai un lontano ricordo.

Il dato certo è che a pubblicare gli scatti che immortalano ogni momento della giornata non sono esclusivamente gli adolescenti di tutto il mondo, ma si tratta di una vera e propria mania che ha colpito anche gente più attempata.

Com’è ovvio che sia, i grandi cambiamenti intervenuti nella società hanno fatto sì che man mano spuntasse nuova giurisprudenza a dettare un po’ di regole in campi rimasti fino a quel momento inesplorati. Ed è stato il Tribunale di Mantova ad esprimersi sulla questione piuttosto spinosa della pubblicazione di immagini ritraenti i figli minori da parte di uno dei due genitori, senza previo consenso dell’altro.

A questo proposito, è stato stigmatizzato il concetto che l’inserimento delle foto sui social relative ai ragazzi di età inferiore ai sedici anni debba essere obbligatoriamente concertato con l’altro genitore, nel rispetto del principio ormai noto di bigenitorialità. Ben lungi dal consistere nella mera divisione in modo equo del tempo da trascorrere con ciascuno dei genitori, quest’ultimo infatti contempla una partecipazione attiva sia della madre, sia del padre, nel progetto educativo e di crescita della prole.

Ciò significa che un genitore non possa decidere autonomamente di “postare” una foto del proprio figlioletto su facebook o diversa piattaforma informatica, e nel caso lo faccia pur essendo a conoscenza del disaccordo dell’altro, tale condotta integra violazione dell’art.10 c.c. e degli artt. 4,7, 8 e 145 del D.lgs 196/2003 concernente la tutela della riservatezza dei dati personali; senza contare che un simile contegno sarebbe altresì contrario alle disposizioni contenute nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27.05.1991.

Le uniche fotografie che i giudici ritengono semmai pubblicabili senza il consenso dell’altro genitore, sono quelle in cui i bambini o adolescenti si trovano rigorosamente in mezzo ad un gruppo di persone, in modo che l’attenzione non ricada sul singolo individuo.

Si sottolinea peraltro come anche gli stessi adolescenti in teoria non potrebbero pubblicare le proprie fotografie senza che entrambi i genitori siano consenzienti. E sul punto è il caso di sottolineare quanto sia davvero pericoloso far girare in internet le immagini di ragazzini innocenti, dando purtroppo la possibilità a soggetti senza scrupoli di scaricarle e modificarle per farne un uso che definire improprio è solo un pallido eufemismo.

Dette considerazioni dovrebbero forse far riflettere anche i genitori, che sarebbe auspicabile dessero il buon esempio alle proprie creature.

Roberta Romeo

Studio legale Egidi
Via Lomellina, 31 – Milano
Tel 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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