Affari legali

AFFARI LEGALI: Furto nei supermercati. Il momento della consumazione

Il tema è da tempo all'ordine del giorno

Il tema dei furti nei supermercati – il cosiddetto “taccheggio”- è da tempo all’ordine del giorno, stante la notevole frequenza di episodi di questo tipo a dispetto dei dispositivi di sorveglianza e di sempre più sofisticati presenti ormai in tutti gli esercizi commerciali e dell’impiego assiduo di personale addetto alla sicurezza.

Sul punto, sotto l’aspetto della commisurazione della pena, viene in evidenza il cosiddetto momento consumativo del reato, ossia il momento in cui l’azione sanzionata o l’evento delittuoso punito dalla norma incriminatrice hanno luogo. Com’è noto, infatti, il nostro legislatore allarga la soglia di punibilità nei reati anche a comportamenti che, pur non integrando ancora totalmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, possono considerarsi come atti idonei e diretti in modo non equivoco ad integrare la condotta, ovvero a causare l’evento dannoso, sanzionati nella fattispecie stessa. E’ la figura del cosiddetto “delitto tentato” prevista dall’art. 56 del codice penale, norma secondo la quale detti atti “preparatori”, qualora presentino il duplice requisito di essere idonei a porre in essere il reato e diretti in modo non equivoco al suo compimento, sono comunque puniti dalla legge, seppur in misura minore rispetto alle ipotesi in cui il reato stesso viene commesso nella sua interezza , cioè quando il reato viene “consumato”.

Fatta questa breve, doverosa premessa, nell’ipotesi che qui interessa, la nostra Corte di Cassazione, con sentenza n. 52117 del 16.12.2014, ha ancora una volta fissato in modo abbastanza chiaro quale sia la soglia prima della quale si abbia un mero “tentativo” di furto e superata la quale il furto nel supermercato si debba invece considerare come “consumato”.

I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che nell’ipotesi in cui il ladro venga sorpreso con la merce mentre ancora si trova all’interno dei locali dell’esercizio commerciale ed ivi bloccato dal titolare o dal personale a ciò incaricato, il bene oggetto del furto debba considerarsi come ancora non uscito fuori della sfera di controllo e vigilanza della persona offesa. Si è quindi certamente in presenza di una condotta preparatoria e diretta in modo certo a sottrarre la cosa ed a ciò idonea, ma per un evento esterno alla volontà del colpevole il bene non viene effettivamente sottratto. La pena da irrogare sarà pertanto inferiore di 1/3 rispetto a quella concretamente irrogabile per il furto consumato, in applicazione di quanto previsto appunto dall’art. 56 c.p. per tutti i delitti tentati.

Roberta Romeo

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