Affari legali

AFFARI LEGALI. Genitori non pagano il mantenimento per i figli. Quando devono intervenire i nonni?

Ecco in quali casi questo avviene e in che misura

La nostra rubrica dedicata agli affari legali si è occupata a più riprese, nel corso di questi cinque anni, delle questioni giuridiche legate alla separazione dei coniugi, nonché all’affidamento e al mantenimento della prole.

Come si è già rilevato in parecchie occasioni, solitamente il genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente percepisce ogni mese un contributo al mantenimento degli stessi dall’altro coniuge; spesso e volentieri, tuttavia, il genitore obbligato ad effettuare tale versamento omette di onorare il proprio impegno.

E’ noto infatti che i tribunali italiani siano letteralmente oberati di cause concernenti per l’appunto la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma non sempre il genitore che avrebbe diritto ad essere aiutato a mantenere i figli trova concretamente soddisfazione. Invero, non è così insolito che alcuni genitori incoscienti, pur di non sborsare quattrini, arrivino a licenziarsi o ad intestare ad altri i propri beni in modo da risultare sostanzialmente inattaccabili anche qualora vi sia una sentenza a loro sfavorevole.

Detto, inqualificabile fenomeno, peraltro, continua a vigere malgrado gli interventi massicci del legislatore, che ha reso penalmente rilevante la condotta poc’anzi descritta con l’intento di scoraggiarne la perpetrazione.

Atteso che il primario interesse del nostro ordinamento è quello di tutelare la prole, a determinate condizioni è possibile chiedere agli ex suoceri, ossia ai genitori del coniuge che non contribuisce al mantenimento dei propri figli, di farsi carico di una parte delle spese necessarie per garantire ai nipoti una vita dignitosa.

Il giudice potrà accogliere una simile richiesta unicamente se ricorra lo “stato di bisogno” dei bambini, se vi sia un’oggettiva impossibilità per il coniuge con il quale vivono i figli di mantenerli senza un supporto e se infine le azioni legali intraprese nei confronti del genitore inadempiente non abbiano sortito significativi risultati.

Nell’ipotesi in cui vengano accertati giudizialmente i presupposti sopra enucleati, resta inteso che la quantificazione dell’importo che i nonni sono chiamati a versare al posto del figlio, dipenda dalle loro disponibilità economiche e dalle effettive necessità dei nipoti.

Roberta Romeo

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