Affari legali

AFFARI LEGALI. I poteri presidenziali nella nomina dell’Esecutivo

Vi è stato un abuso?

L’argomento dei poteri del Presidente della Repubblica nella nomina dei componenti del Consiglio dei Ministri è tornato prepotentemente d’attualità in occasione della nascita dell’Esecutivo attualmente in carica.

Tuttavia, non è un tema nuovo nella storia politica e costituzionale del Paese, casi di frizioni fra le maggioranze politico-parlamentari ed i loro esponenti, da un lato, e l’orientamento del Capo dello Stato in carica, dall’altro, circa la scelta del soggetto cui assegnare la titolarità di un dicastero, sono stati più frequenti di quanto si pensi fin dall’esordio del nostro sistema costituzionale.

Per affrontare la materia, è bene partire, come sempre dal dato normativo; un punto fermo, per quanto concerne questo aspetto, emerge chiaramente dalla lettura della nostra Carta fondamentale: in Italia non esiste sotto alcuna forma l’elezione diretta né del Presidente del Consiglio, né del governo nel suo complesso. Motivo per cui, a dispetto dei proclami pressoché quotidiani e trasversali agli schieramenti, da parte di questo o quell’esponente politico, qualsiasi lamentela circa l’esistenza in Italia di un governo “non eletto dal popolo” è costituzionalmente priva di senso.

Avrà forse una sua logica se si ragiona in termini di una valutazione latu sensu “politica” circa determinate scelte operate, per lo più dai presidenti della repubblica succedutisi nel tempo, al momento della formazione delle compagini governative; ma, ed è quello che conta in questa sede, non ha significato alcuno sul piano strettamente giuridico. E vediamo ora perché.

L’Italia è una repubblica di tipo parlamentare. I cittadini italiani eleggono unicamente i propri rappresentanti in Parlamento, organo nel quale eminentemente risiede, salve pochissime eccezioni assai ben regolamentate, il potere legislativo.

Per ciò che riguarda la nomina dei componenti dell’organo Esecutivo, l’art. 92 della Costituzione prevede che esso sia formato dal presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri e che spetti al Capo dello Stato la nomina del presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, dei singoli ministri.

Nell’esercizio di tale potere, il presidente della Repubblica non è in alcun modo giuridicamente vincolato sul piano formale da alcun criterio prestabilito. Egli è tenuto a compiere la propria scelta unicamente tenendo conto del fatto che – alla luce del principio costituzionale secondo il quale il governo, per entrare nella pienezza dei propri poteri, debba ottenere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento – la persona cui conferire l’incarico di formare il governo è necessario sia individuata in colui che in concreto abbia maggiori possibilità di ottenere detto risultato e ciò indipendentemente da come si siano delineati i diversi schieramenti politici prima e dopo le elezioni per le due camere.

In altri termini, se agli elettori si sono presentati più partiti, o più alleanze di partiti, reciprocamente alternativi, sarà ovviamente assai probabile che il partito o la coalizione che abbia ottenuto in Parlamento la maggioranza assoluta dei seggi nei due rami del Parlamento stesso, esprima nel suo seno la personalità che verrà designata dal Capo dello Stato come presidente del Consiglio in quanto più idonea in quel frangente ad ottenere un voto di fiducia favorevole tanto alla Camera, quanto al Senato.

Tuttavia, qualora in seguito quella maggioranza si dovesse sfaldare a causa di divergenze interne, privando l’esecutivo in carica di quella fiducia inizialmente accordatagli, nessun ostacolo di natura giudirico-costituzionale impedisce al presidente della Repubblica di verificare se in Parlamento si possa formare una nuova maggioranza di deputati e senatori disposti a sostenere un governo anche di composizione totalmente differente.

Nel prossimo articolo parleremo altresì del potere attribuito al Capo dello Stato di nominare i singoli ministri, con le riflessioni tecniche – naturalmente prive di qualsivoglia valutazione politica – che ne conseguono.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina n. 31 – Milano –
Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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