Affari legali

AFFARI LEGALI. Il patto di quota lite

Di cosa si tratta e quando è da considerarsi illecito?

Il cosiddetto “patto di quota lite” non è che l’accordo con cui il cliente si impegni a versare al proprio difensore una determinata percentuale sulla somma che quest’ultimo riuscirà a realizzare mediante l’azione giudiziale o stragiudiziale.

Nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni in cui il patrocinato abbia necessità di affidarsi ad un avvocato per la tutela dei propri diritti ma, non avendo le possibilità economiche per fronteggiare le spese legali, opti per sottoscrivere il patto di cui si disquisisce.

Sull’argomento si sono scatenate, nel corso degli anni, accesissime polemiche e i difensori sono stati accusati in più di un’occasione di speculare sui clienti meno abbienti.

In ordine a tale argomento vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale che ha visto dapprima il divieto ex art. 2033 c.c. di stipulare accordi di questo tipo, succeduto dalla reviviscenza del compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, superata poi dalla dalla legge n.247 del 31 dicembre 2012 che, andando a disciplinare nuovamente l’ordinamento della professione forense, ha da una lato reintrodotto il principio secondo il quale “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, e dall’altro ha comunque ammesso la validità dell’accordo con cui si determini la somma spettante al legale “in percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” .

E con quest’ultima statuizione, la flebile speranza di comprendere quando sia lecito stipulare il patto di quota lite o in quali ipotesi vi sia invece una violazione del codice deontologico, si spegne definitivamente cadendo nel consueto vortice chiamato incertezza del diritto.

Molteplici sono state le interpretazioni in un senso o nell’altro, ma l’unica cosa che per ora appare assodata è che sia consentito all’avvocato quantificare il proprio compenso parametrandolo al concreto risultato perseguito, purché rispetti il divieto previsto dal’art. 1261 c.c. (inerente alla cedibilità del credito) e fermo restando il principio della proporzionalità degli onorari all’attività effettivamente svolta.

Il problema sta nel fatto che il concetto di proporzionalità non sia assolutamente apprezzabile con un criterio oggettivo, perché, a titolo esemplificativo, la stessa percentuale potrebbe essere considerata proporzionata in un caso e del tutto fuori luogo in un altro, magari in apparenza analogo.

Ed è proprio da questa riflessione che partiremo, nel prossimo articolo, per condurre una valutazione il più possibile lucida sulle sentenze che si sono susseguite negli ultimi anni in ordine alla liceità del patto di quota lite.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina n.31 – Milano –
Tel. 02.28381582

Mostra Altro

Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio