Affari legali

AFFARI LEGALI. Il riscatto degli anni di studi universitari compiuti all’estero

Come funziona?

Dopo aver affrontato la tematica del “riscatto”, ai fini pensionistici, degli anni di studi universitari compiuti in Italia, ci eravamo lasciati ripromettendoci di approfondire il discorso con riferimento ai titoli di studio conseguiti all’estero, in ordine ai quali il quadro normativo si presenta un po’ più complesso.

Sulla questione, la Legge n.148 dell’11.07.2002 (pubblicata nella G.U. 25.07.2002 n° 173 – Supplemento Ordinario n. 151/L)) ha ratificato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea dell’11.04.1997, e dettato nuove norme per l’adeguamento del nostro ordinamento. In particolare, il DPR 30.07.2009 n.189, in attuazione dell’art. 5 della citata legge, disciplina il procedimento per il riconoscimento dei titoli di cui si discute e per la valutazione dei relativi curriculum di studi, anche ai fini previdenziali, che qui ci interessano. Tale normativa si applica, lo si ripete, solo ai titoli di studio riconosciuti ai sensi della Convenzione di Lisbona, non quelli fuori ambito di applicazione di quest’ultima.

Per il riconoscimento degli altri titoli, infatti, è ancora applicabile – in via generale e preliminare – l’art. 170, comma 1, R.D. 31.08.1933 n. 1592, a mente del quale non è possibile il riconoscimento legale di titoli conseguiti fuori dall’Italia, salvo che ciò non sia previsto da leggi speciali o da accordi bilaterali con gli stati che detti titoli abbiano rilasciato. Ai fini del riscatto, i titoli accademici così riconosciuti sono riscattabili ai sensi della Circ. 7.09.1978 n. 468.

Questo combinato disposto normativo, di valenza generale fino al 2009, non è più operativo per i casi soggetti alla sopra citata Convenzione di Lisbona, ossia per i titoli conseguiti nella regione europea.

Per maggiore chiarezza, le valutazioni relative al riconoscimento ai fini previdenziali dei titoli accademici soggetti alla Convenzione, sono di competenza del MIUR, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n° 189/2009; ciò indipendentemente dall’eventuale riconoscimento di essi a fini accademici, è bene sottolinearlo. In sostanza, i due aspetti del riconoscimento (a fini accademici ed a fini previdenziali) non sono funzionalmente collegati l’uno all’altro.

Per quanto concerne quello che interessa, la procedura prevede che sia l’INPS territorialmente competente sia l’organo deputato ad inviare al MIUR la domanda ricevuta dall’interessato, per le valutazioni ed i provvedimenti del caso.

Con riferimento agli inoccupati, la domanda può essere inoltrata da soggetti mai iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, che non abbiano iniziato attività di sorta, né in Italia, né all’estero. Detti soggetti dovranno versare un contributo per ciascun anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, vigenti nell’anno di presentazione della domanda.

La domanda di riscatto si presenta on line presso il link dedicato sul sito istituzionale dell’ente previdenziale e si procede poi al pagamento con le modalità previste dall’ente medesimo.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
Via Lomellina n.31 – Milano –
Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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