Affari legali

AFFARI LEGALI. Indagini sulla fedina penale da parte del datore di lavoro

Condotta lecita o violazione della privacy?

Ormai è cosa nota che quando ci si accinga a prendere servizio in una qualsiasi azienda venga richiesta l’esibizione del cosiddetto certificato penale; invero, se tale pretesa parrebbe in contrasto con l’art .8 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce in capo al datore di lavoro il divieto, tanto in fase di assunzione, quanto nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, in realtà spesso si giustifica con l’esigenza di compiere una valutazione circa la soggettiva attitudine professionale al lavoro.

La Cassazione, pronunciandosi su una vicenda in cui la ricorrente lamentava di essere stata scartata dopo aver esibito, oltre al certificato penale – più correttamente definito certificato del casellario giudiziale – anche quello dei carichi pendenti, ha chiarito però con sentenza n.19012/2018 che quest’ultimo non possa essere chiesto dal datore di lavoro se non espressamente previsto dal CCNL.

Innanzitutto, per comprendere le ragioni di detta asserzione, è necessario fare la distinzione tra i due documenti appena menzionati: il primo annovera tutte le eventuali condanne divenute già definitive e quindi passate in giudicato, mentre il certificato dei carichi pendenti indica semplicemente i procedimenti ancora in corso, in ordine ai quali non è ancora stata emessa una sentenza.

Il fatto che su una determinata questione non si sia ancora espresso un organo giudicante illumina sui motivi a fondamento della posizione presa dalla Suprema Corte nel caso di specie, soprattutto alla luce del fatto che l’art. 27 della nostra Carta Fondamentale sancisca il principio di presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva.

Ritenendo quindi che le eventuali indicazioni contenute del certificato dei carichi pendenti non siano rilevanti ai fini della valutazione volta all’assunzione, a meno che non sia specificamente elencato tra i documenti da presentare al datore di lavoro nel contratto collettivo di riferimento, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’attrice e creato un precedente che aprirà la strada a molte, legittime contestazioni.

Roberta Romeo

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