Affari legali

AFFARI LEGALI. Ipoteca sull’immobile da parte dell’Agenzia delle Entrate

Limiti e regole da rispettare

Nel precedente articolo di questa sezione abbiamo chiarito che il fisco non possa pignorare un immobile quando sia l’unico di proprietà del debitore, a patto però che quest’ultimo vi risieda e che sia accatastato come civile abitazione, non come bene di lusso.

Una volta venuta meno una di queste condizioni, lo si ribadisce, il pignoramento è possibile qualora su di esso sia stata previamente iscritta ipoteca e quando dall’iscrizione siano trascorsi almeno sei mesi. L’iscrizione dell’ipoteca, come si è già accennato, è possibile solo per crediti da riscuotere per importi superiori ad Euro 20.000, mentre il successivo pignoramento potrà aver luogo esclusivamente se il valore dei crediti medesimi arrivasse a superare la somma di Euro 120.000 e se anche il valore di tutti gli immobili posseduti dal debitore fosse superiore a detto ammontare.

Tanto premesso, abbiamo già anticipato che la facoltà di iscrivere ipoteca – seppur con le precise limitazioni esposte – da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha sollevato non poche polemiche sfociate anche in vere e proprie controversie giudiziali.

Invero, è capitato ad esempio che venisse iscritta dall’ente di riscossione un’ipoteca pari a più del doppio del credito vantato; a tal proposito, la Commissione Tributaria del Lazio, in linea con un indirizzo giurisprudenziale uniforme, ha sottolineato che il limite stabilito nel doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede, è un limite massimo fissato allo scopo di evitare una manifesta sproporzione fra il debito del contribuente ed il pregiudizio arrecato ai beni aggrediti mediante il vincolo reale di cui si discute.

Infine, con l’ordinanza n. 7597 del 27.03.2017, la Suprema Corte ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate, prima di iscrivere ipoteca sull’immobile di un cittadino, debba inoltrare obbligatoriamente una comunicazione nella quale concede ulteriori 30 giorni al debitore affinché possa procedere al pagamento, presentare richiesta di rateazione o eventualmente adire le vie legali in caso di infondatezza della pretesa avversaria.

Da ultimo, vale la pena di precisare come sia molto diversa la questione ogniqualvolta il creditore sia un soggetto privato: in questa ipotesi, infatti, se in possesso di un valido titolo, questi può attivarsi per iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore senza che vi sia l’obbligo di darne preventiva comunicazione.

Roberta Romeo

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