Affari legali

AFFARI LEGALI. La nascita di un bambino indesiderato può comportare il risarcimento del danno

bambini affetti da qualche malformazione non riscontrata dai medici durante la gestazione

Un paio di anni fa questa rubrica si è occupata di un argomento piuttosto delicato, ossia dell’eventuale risarcimento del danno in favore dei genitori di bambini affetti da qualche malformazione non riscontrata dai medici durante la gestazione.

All’epoca si è ricordato che prima del novantesimo giorno di gravidanza la donna possa optare per l’interruzione della stessa, qualora la sua prosecuzione comportasse un pericolo in relazione allo stato di salute in senso stretto della gestante, alle sue condizioni economiche e più in generale al suo benessere psico-fisico.

Trascorso questo termine, si è già chiarito che la legge ponga condizioni più restrittive a tale scelta, subordinando l’esercizio di tale diritto alla sussistenza di un grave pregiudizio per la salute della donna, derivante dalla gravidanza in sé, dal parto o dalla presenza di anomalie del piccolo.

In tutte queste ipotesi è necessario che la donna sia opportunamente resa edotta in ordine ad ogni circostanza idonea ad influire sulla sua decisione e l’eventuale omissione da parte dei sanitari di queste fondamentali informazioni, come si è sottolineato in quell’articolo, apre la strada ad una serie di questioni ricche di sfumature.

Fra queste, la presunta legittimazione del soggetto nato e dei suoi genitori a chiedere un risarcimento del danno, ma prima ancora quella dell’esistenza nel nostro sistema giuridico di un diritto “a non nascere se non sani”.

In quella sede si è rilevato come la Suprema Corte abbia escluso il risarcimento per la nascita in sé del feto non sano; sostenere che se i genitori avessero saputo delle malformazioni avrebbero optato per l’ aborto e di conseguenza riconoscere il diritto del nascituro ad un risarcimento, significherebbe non tenere in considerazione il valore della vita, tutelato invece dal nostro ordinamento. Diverso il discorso per ciò che concerne il risarcimento in relazione al fatto che se i genitori avessero saputo come stavano realmente le cose, avrebbero potuto prepararsi adeguatamente, magari intraprendendo un percorso psicologico di sostegno.

Quest’oggi torniamo sull’argomento richiamando l’attenzione su una sentenza del Tribunale di Milano che ha segnato una svolta nella giurisprudenza italiana. Nel caso di specie, una donna si era rivolta al proprio medico di base perché le venisse prescritto un farmaco anticoncezionale alternativo alla classica pillola e aveva ottenuto la ricetta per un cerotto transdermico.

Poco dopo, scoprendo di aspettare un bambino, la signora si era resa conto che il cerotto in questione non aveva affatto la funzione descritta dal dottore, costituendo un valido medicinale nella terapia ormonale delle donne in menopausa.

Coloro che sono diventati genitori loro malgrado, hanno visto accogliere le proprie richieste in sede giudiziale ottenendo un risarcimento del danno quantificato sulla base di un calcolo approssimativo delle spese che dovranno sostenere per mantenere il nuovo arrivato, oltre agli interessi e alle spese legali.

Nel prossimo articolo proveremo a fare un confronto tra le due situazioni prospettate, cercando di comprendere il motivo per il quale nella prima è stato negato il risarcimento e nella seconda è stato di converso ritenuto inevitabile.

Roberta Romeo

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