Affari legali

AFFARI LEGALI. La riserva di legittima in presenza di figli concepiti ma non ancora nati

Ecco cosa prevede la legge

Un tema che può essere di una certa rilevanza oggi, alla luce dell’intervenuta equiparazione ad ogni effetto tra i figli nati durante il matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, con eliminazione persino della differenziazione meramente terminologica, è quello della capacità di succedere della persona non nata, ma concepita al momento dell’aperta successione.

E’ infatti possibile che – soprattutto ai nostri giorni, in cui l’aumentata promiscuità nei rapporti ha reso quanto mai instabili i rapporti familiari, a cominciare da quelli matrimoniali – la questione della successione ereditaria di un soggetto possa divenire fonte di contrasti fra i vari eredi, in particolar modo qualora si tratti di “legittimari”.

L’istituto della “riserva di legittima” nel nostro ordinamento riguarda l’ipotesi in cui il defunto sia morto lasciando testamento. In questo caso, il suo patrimonio viene idealmente suddiviso in due parti, di ammontare percentuale diverso a seconda del numero dei soggetti in grado di succedere che, al momento della morte, risultino essere per legge destinatari di questa “riserva”, che meglio sarebbe definire una “quota di patrimonio ereditario loro riservata”.

Appartengono al particolare novero di questi soggetti, che in maniera colloquiale possiamo indicare “eredi privilegiati”, il coniuge, i figli (o i figli dei figli, se i loro genitori siano già deceduti) e gli ascendenti.

Ben può avvenire, e nei tempi moderni è divenuta quasi la regola, che nel corso della propria vita il testatore abbia formato nel corso del tempo più nuclei familiari con persone via via diverse, all’interno di ciascuno dei quali sia poi stata generata prole. Sicché, alla sua morte, i figli nati dai diversi legami, anche a notevole distanza di tempo gli uni dagli altri, si ritrovino a “concorrere” nello stesso asse ereditario; fatto che può essere causa di contrasti, soprattutto qualora il defunto abbia tentato in qualche modo di favorire taluno di essi in danno di altri, mediante, atti dispositivi del proprio patrimonio.

Ma allora, come districarsi nei meandri di queste successioni più complesse?

A riguardo pare opportuno chiarire alcuni principi che l’ordinamento stabilisce in materia ereditaria. In primo luogo, come già detto, non esiste distinzione fra figli nati all’interno o fuori del matrimonio, come pure non esiste alcuna differenza di trattamento nei confronti dei figli adottivi. Per il caso specifico della riserva di legittima, tale regola è stabilita dall’art. 536, commi 1 e 2, e – per quanto riguarda il pari trattamento della prole nata fuori del matrimonio – risulta dall’intervenuta abrogazione dell’art. 541 C.C. Secondariamente, e questo vale per tutti i tipi di successione (con o senza testamento), le persone nate o anche solo concepite al momento dell’apertura della successione hanno la medesima capacità di succedere, con l’unica differenza che per queste ultime la stessa rimane condizionata in concreto al verificarsi dell’evento nascita, che tuttavia ha l’effetto di concretizzarla in modo “retroattivo” in forza dell’art. 462 c.c.

Addirittura, l’ordinamento riconosce in questo senso al nascituro una capacità, seppur limitata, al nascituro non ancora concepito; ma essa opera in un modo differente, che qui, visto l’argomento, possiamo tralasciare.

Il risultato di questo combinarsi di principi produce alcune conseguenze rilevanti: i figli nati dallo stesso genitore concorrono in egual titolo tra loro nella sua successione, anche ove – redatto testamento – divengano ipso iure titolari di quota legittima. Tali effetti si generano per ciascuno di essi al momento del rispettivo concepimento, se anteriore alla data di apertura della successione: a questo scopo, il concepito si presume tale se nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Nello specifico campo delle successioni testamentarie, pertanto, il defunto che con donazioni fatte in vita intendesse in qualche modo privilegiare i figli nati da un precedente legame a svantaggio di quelli, eventualmente ancora “in nuce”, ma già concepiti nel corso di un rapporto successivo con altra persona, si troverebbe ad incorrere nei limiti previsti per la sua capacità di disporre dagli artt. 537 s.s. c.c. Egli non potrebbe eccedere la quota del patrimonio che, al momento della sua morte, risultasse “disponibile”, quindi non riservata ai legittimari, diversamente tutti gli atti dispositivi da lui compiuti che eccedessero il valore di questa quota, andrebbero soggetti a riduzione, per la parte in eccesso, su domanda degli altri legittimari che risultassero essere stati pregiudicati, con le forme e per i casi previsti dalla legge.

Il consiglio, in questi casi, al fine di evitare liti giudiziarie lunghe e costose fra i futuri eredi, è quindi quello di rivolgersi preventivamente ad un professionista del settore, al fine di esaminare la concreta situazione che potrebbe ingenerarsi per effetto dell’atto dispositivo patrimoniale che si è intenzionati a compiere.

Roberta Romeo

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