Affari legali

AFFARI LEGALI. Legge 104 e relativi benefici

L'INPS fa alcune precisazioni

In passato, questa rubrica si è già occupata di legge 104, ma con riferimento esclusivamente alle ipotesi in cui si concretizzi un abuso da parte dei lavoratori, di tali benefici. Si ricorda infatti che l’art. 33 della nota legge risalente al ’92, a più riprese modificata nel corso degli anni e riguardante l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone che presentano un handicap, individua con precisione le varie agevolazioni concesse sia ai lavoratori in condizioni di grave disabilità, sia ai familiari di coloro che purtroppo versino in condizioni tali da necessitare di un sostegno.

Invero, il legislatore ha previsto la possibilità per questi soggetti di disporre di permessi retribuiti, indipendentemente dalla circostanza che lavorino in ambito pubblico o privato. Oltre al diretto interessato che abbia un impiego come dipendente, queste concessioni spettano anche ai genitori – a prescindere dal fatto che siano adottivi o affidatari – al coniuge, ai parenti e affini entro il secondo grado della persona malata purché risultino con quest’ultima conviventi, nonché ai parenti entro il terzo grado nel caso in cui i precedenti non avessero i requisiti per beneficiarne, magari perché affetti a propria volta da una qualche patologia.

Fatte tutte queste premesse di base, oggi si intende disquisire sull’eventuale proroga dei benefici indicati nella normativa, tanto per le persone con problemi di salute, quanto per chi li assiste. A questo proposito, è importante soffermarsi sulla circolare INPS n. 127 del 2016, ricollegabile alla Legge n. 114 del 2014, poiché prima di allora non era possibile usufruire delle agevolazioni in questione nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del verbale e la visita di revisione.

La nuova normativa ha stravolto un po’ le cose, consentendo ai soggetti con handicap e ai parenti che se ne occupano di godere delle agevolazioni previste dall’ordinamento – tra cui hanno un ruolo fondamentale i permessi retribuiti, il congedo straordinario e i riposi orari – anche nel periodo successivo alla scadenza del verbale, senza dover attendere le lungaggini burocratiche che spesso affliggono la procedura di revisione.

Peraltro, l’INPS ha tenuto a precisare che non occorra una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi, mentre si rende necessaria per gli altri tipi di benefici.

Roberta Romeo

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