Affari legali

AFFARI LEGALI. L’ex decede prima del divorzio effettivo: le conseguenze sul piano giuridico

Casi che, al contrario di quanto si possa pensare, non possono essere definiti isolati

Tra le tante situazioni che nella vita si possono prospettare, a maggior ragione in epoca di Coronavirus, vi è quella in cui uno dei due coniugi prossimi al divorzio venga a mancare prima della relativa sentenza.

In questi casi, che al contrario di quanto si possa pensare non possono essere definiti isolati, è emerso il palese interesse del coniuge superstite ad essere dichiarato separato – e non già divorziato – al fine di rientrare nel novero degli eredi.

La Corte d’appello di Torino, investita del compito di decidere le sorti di un ricorso proposto per ottenere la pronuncia di nullità della sentenza di scioglimento del matrimonio non ancora passata in giudicato, ha optato per accogliere detta richiesta.

Tale decisione è stata presa sulla scorta della considerazione che “la morte di uno dei coniugi è un evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, rimuovendo i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determinando perciò la cessazione della materia del contendere”.

La logica conseguenza di questo ragionamento sfocia nella caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento ma non ancora passate in giudicato, anche quando il decesso abbia luogo in pendenza del termine di impugnazione.

Alcuni giuristi hanno tuttavia espresso qualche perplessità disquisendo sull’ipotesi in cui sia stato presentato un ricorso congiunto – quindi di comune accordo – per addivenire al divorzio, ne sia seguita l’autorizzazione del Pubblico Ministero, ma non sia già intervenuta la sentenza al momento della morte di uno dei coniugi.

Ebbene, in questa eventualità il dubbio sta nel fatto che il nostro ordinamento ha sempre riconosciuto un ruolo di spicco alla manifestazione della volontà delle parti, ma nella fattispecie concreta in esame, applicare il principio adottato dalla Corte in qualche modo contrasterebbe con questa visione.

In effetti, se i coniugi presentano una richiesta di divorzio consensuale, appare ovvio che gli stessi siano consapevoli che, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, un domani non potranno più beneficiare dello status di eredi l’uno dell’altra.

In ogni caso, ad oggi anche per la Cassazione è pacifico che la scomparsa di un coniuge accaduta prima che la sentenza abbia fatto stato tra le parti comporti lo scioglimento del matrimonio ex art. 149 c.c.

Ciò significa in primo luogo che il decesso ha un effetto preclusivo della dichiarazione di separazione o divorzio, ed in seconda battuta, che lo stesso implica il travolgimento anche di qualsivoglia pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato.

E’ il caso di dire che qualcuno si rivolterà nella tomba.

Roberta Romeo

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