Affari legali

AFFARI LEGALI. Torniamo a parlare di pensioni di reversibilità

A chi spetta se ci si è sposati più volte?

Nell’ultimo articolo abbiamo parlato di un istituto giuridico definito reversibilità, che consente a talune categorie di congiunti di persona defunta, destinataria di assegno pensionistico, di divenire a loro volta beneficiari di una parte dell’assegno medesimo, alla morte del titolare originario.

Sono in astratto soggetti aventi diritto a questo tipo di trattamento: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili; in ogni caso, la condizione perché ciò avvenga è che i potenziali aventi diritto si trovino ancora ad essere conviventi, quindi parte del nucleo familiare del de cuius al momento della sua dipartita.

Un caso particolare, tuttavia, può verificarsi nell’eventualità che il titolare originario del trattamento pensionistico abbia dapprima divorziato, per poi contrarre nuovo matrimonio. In questa ipotesi, quale dei due coniugi avrà diritto al trattamento di reversibilità alla morte del pensionato? Uno solo? Entrambi? E, in detto, ultimo caso, come verrà ripartito l’assegno fra i due?

Sulla specifica questione risulta essere intervenuta di recente una sentenza del Tribunale di Verbania, secondo cui l’assegno di reversibilità andrà suddiviso fra entrambi i coniugi (l’ex e quello cui il pensionato defunto era unito al momento della morte), sulla base di un quadruplice parametro.

In primo luogo, la ripartizione avverrà in modo proporzionale alla durata dei rispettivi matrimoni; secondariamente, si terrà altresì conto di tre ulteriori indicatori, ossia l’entità dell’assegno divorzile di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle eventuali, rispettive convivenze prematrimoniali.

Si ribadisce che per l’ex coniuge superstite, unica condizione per l’ottenimento della quota di assegno di reversibilità – sempre che possieda i requisiti già enucleati nel precedente articolo – è che egli non abbia, a propria volta, contratto nuovo matrimonio. In tale, ultimo caso il diritto alla percezione dell’indennità di cui si discute andrà irrimediabilmente perduto, anche qualora il secondo vincolo matrimoniale dovesse comunque cessare.

Facendo un esempio pratico, in caso di legame matrimoniale relativamente breve, ma preceduto da lunga convivenza more uxorio, si avrà riguardo della somma di entrambi i rapporti (quello de jure e quello de facto), sicchè – sotto questo aspetto – tale situazione sarà ritenuta equivalente a quella di un lungo legame matrimoniale, preceduto da una breve o da una mai avvenuta convivenza, come sottolineato anche dalla sentenza n. 16093/2012 della Suprema Corte.

Quanto, invece alle condizioni economiche dei due (coniuge defunto ed ex coniuge), la Cassazione ha voluto scongiurare il pericolo che quest’ultimo si possa trovare senza i mezzi necessari per mantenere un tenore di vita il più possibile vicino a quello goduto in costanza di matrimonio.

Sotto questo aspetto, tuttavia, con particolare riferimento al diritto dell’ex coniuge di conservare il tenore di vita assicuratogli dal legame matrimoniale, una notevole incidenza potrebbe avere l’attesissima pronuncia delle SS. UU., recentemente investite della questione.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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