Affari legali

AFFARI LEGALI. Vittime della strada: quando interviene il Fondo di Garanzia?

Conosciamo da vicino le casistiche

Istituito dalla previgente normativa in tema di assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato ovviamente mantenuto nella sua operatività dall’attuale disciplina del Codice delle Assicurazioni Private ed è amministrato – sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico – dalla CONSAP, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e Finanze, costituita nel 1993.

Esso serve sostanzialmente ad assicurare una qualche forma di risarcimento ai soggetti rimasti coinvolti non per loro responsabilità in sinistri stradali, qualora, per un motivo o per un altro, non possa operare alcuna polizza a copertura dei rischi di danni arrecati a terzi.

Una prima ipotesi, introdotta nel 2007, riguarda i soli danni a persona in caso di incidenti con veicolo rimasto non identificato; essi vengono risarciti interamente, fatta eccezione per una piccola franchigia. Un secondo caso riguarda invece i danni derivanti da sinistro stradale con veicoli identificati, ma che non risultino assicurati: in questa eventualità sono risarciti interamente i danni alla persona, mentre per quelli alle cose, a seguito della modifica intervenuta nel 2007, è prevista una franchigia.

Il terzo caso, più complesso, concerne i sinistri nei quali il veicolo del responsabile è assicurato con una compagnia sottoposta a procedura di “liquidazione coatta amministrativa”; trattasi di un procedimento di natura concorsuale, simile al fallimento, ed infatti disciplinato dalla Legge Fallimentare, ma appositamente previsto per le compagnie assicuratrici. A riguardo sono previste tre diverse possibilità, che di seguito si proverà a descrivere brevemente.

La prima prevede che il risarcimento venga corrisposto dal Commissario Liquidatore dell’impresa in liquidazione, se il sinistro ha coinvolto un veicolo assicurato con un’impresa già sottoposta alla procedura, ovvero che ad essa venga sottoposta dopo il sinistro, ma antecedentemente al risarcimento, a condizione che il Commissario sia stato a ciò preventivamente autorizzato dal Fondo di Garanzia .

La seconda possibilità è che il danno venga liquidato dall’impresa cessionaria, nei casi in cui il portafoglio polizze di quella posta in liquidazione sia stato ceduto, appunto, ad altra compagnia; nella terza ipotesi, invece, è possibile che il danno venga liquidato dall’impresa c.d. “Designata” dal Fondo di Garanzia alla gestione dei sinistri, in nome e per conto del Fondo stesso, quando non si verifichino le altre due condizioni.

Un altro caso d’intervento del Fondo di Garanzia riguarda incidenti nei quali il veicolo condotto dal responsabile abbia circolato contro la volontà del proprietario, e l’esempio tipico è quello del veicolo rubato. Sono inoltre soggetti all’intervento del Fondo i sinistri che hanno coinvolto veicoli spediti nel territorio italiano da stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (comprendente, oltre ai paesi UE, anche Islanda, Norvegia e Lichtenstein), se avvenuti nel periodo intercorrente tra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del 30° giorno successivo; in questa eventualità, il risarcimento coprirà interamente sia i danni alle persone, sia quelli alle cose.

Infine, l’intervento del Fondo è previsto per gli incidenti che abbiano come responsabili veicoli la cui targa non corrisponda più agli stessi, ed anche qui vengono coperti tanto i danni alle persone, quanto quelli alle cose. In ogni caso, comunque, l’ammontare del risarcimento non può superare il massimale stabilito per legge, vigente al momento del fatto .

Le domande di risarcimento possono essere inviate via internet, collegandosi con il sito della società www.consap.it ed accedendo ai relativi moduli on-line.

Roberta Romeo

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