Storia

Presunzione di colpevolezza: il processo nei tribunali dell’Inquisizione

I processi a carico degli eretici, le loro peculiarità e la loro efficacia repressiva

Abbiamo tutti sentito parlare più volte dei processi dell’Inquisizione, spesso a carico di imputati di spicco come Galileo Galilei o Giovanna d’Arco. Ma quali erano le caratteristiche e le peculiarità nei processi dell’Inquisizione?

La particolarità dei processi per eresia stava nel fatto di essere di tipo inquisitorio, vale a dire che contrariamente al diritto romano che era di tipo accusatorio e quindi basato sulla presunzione di innocenza (l’onere della prova spettava all’accusatore), nei tribunali dell’Inquisizione vigeva la presunzione di colpevolezza, ed era quindi l’imputato a dover dimostrare di essere innocente. Inoltre, per intentare un processo a carico di un sospettato di eresia non era neanche necessaria una formale denuncia, ma bastava semplicemente che delle voci in tal senso cominciassero a circolare. Eventuali testimoni a favore dell’imputato poi, rischiavano di essere accusati di complicità in eresia; di contro, i testimoni a favore dell’accusa (le cui identità erano tenute nascoste all’imputato) potevano beneficiare di generose indulgenze. Il presunto eretico non aveva diritto al contraddittorio con i propri accusatori, gli spettava l’onere di dimostrare la propria innocenza, non aveva il diritto di conoscere i capi d’accusa, e anche quando veniva assolto era costantemente a rischio di revisione del processo. Gli imputati poi di certo non mancavano, soprattutto perché la carriera degli inquisitori dipendeva dal numero di processi e di condanne, per cui se i sospetti di eresia scarseggiavano, venivano creati ad arte.

A difesa degli imputati era prevista la presenza di un avvocato difensore, ma questa era una figura scarsamente presente nei processi per eresia, dato che se l’accusato veniva riconosciuto colpevole e condannato, l’avvocato non avrebbe più potuto esercitare. I giudici, che rivestivano anche il ruolo di accusatori (nel diritto romano invece le due figure sono distinte), erano generalmente esponenti Domenicano, e non a caso: i domenicani costituivano un ordine ecclesiastico che operava principalmente in ambito cittadino, ovvero proprio là dove i movimenti eretici erano soliti prendere forma e fare proseliti. Per ironia della sorte, alcune tra le più illustri vittime dell’Inquisizione furono proprio dei domenicani quali Giordano Bruno, Savonarola e Tommaso Campanella. In tutti i processi dell’Inquisizione la procedura prevedeva l’obbligo di mettere per iscritto le fasi del procedimento, il suo svolgimento, e le deposizioni dei testimoni; grazie a questo l’Inquisizione è un caso di istituzione del passato per la quale esiste un nutrito numero di dati e documenti certi e inconfutabili.

Per quanto riguarda il ricorso alla tortura, questa era si praticata, ma in realtà molto meno di quanto generalmente si creda. Ciò che invece è poco risaputo è che esisteva una sorta di ”tortura psicologica” preventiva, regolarmente praticata, che consisteva nel mostrare all’imputato gli attrezzi che venivano utilizzati dal torturatore, e nel fargli ascoltare le urla di coloro che nel frattempo erano sottoposti al trattamento. Quando poi era effettivamente praticata, la tortura portava spesso a confessare il falso per porre fine alle atroci sofferenze alle quali si era sottoposti. In Inghilterra, dove non era praticata sulle imputate di stregoneria, le condanne furono la metà dei relativi processi; nell’Europa continentale invece, dove la tortura era praticata in questo tipo di procedimenti, furono condannate a morte circa il 95% delle donne processate per questo reato.

Una volta emanata la sentenza di colpevolezza (cosa che avveniva sempre in cerimonie pubbliche), le pene inflitte potevano andare dalla detenzione, alla flagellazione, al pellegrinaggio coatto, ed infine alla condanna a morte. E non è un caso che quest’ultima venisse eseguita tramite il rogo: ridurre il corpo dell’eretico in ceneri che venivano disperse, costituiva un atto spregiativo e traumatico di separazione violenta tra il corpo e l’anima, impedendo così nel contempo che i resti dell’eretico divenissero oggetto di venerazione. Non sempre però il condannato veniva arso vivo; se mostrava segni di pentimento, prima di essere bruciato veniva strangolato. Inoltre, la sentenza di colpevolezza era generalmente accompagnata dalla confisca dei beni del condannato, beni che venivano poi spartiti tra i giudici, il boia (come compenso per il suo lavoro), e i testimoni accusatori.

Va poi sottolineato che i tribunali dell’Inquisizione si limitavano a sentenziare la colpevolezza dell’imputato, ma l’esecuzione materiale della condanna veniva affidata al braccio secolare della giustizia, ovvero all’autorità civile. Se questa poi non era rapida ad eseguire la condanna, le persone coinvolte correvano il rischio di vedersi accusare di concorso in eresia (difatti generalmente la condanna veniva eseguita il giorno appena dopo la sentenza).

Fatto particolare e anche questo poco risaputo, è che molte condanne al rogo riguardarono persone dichiarate eretiche dopo la loro morte, i cui resti venivano esumati e dati alle fiamme. Questa pratica, cioè la condanna postuma per eresia, non aveva un valore solamente simbolico: era prevista anche in questo caso la confisca dei beni appartenuti ai condannati, espropriandoli agli eredi.

Questa tipologia di processo per combattere le eresie fu estremamente efficace, come difficilmente avrebbe potuto esserlo il processo basato sul diritto romano, decisamente più garantista per l’imputato; difatti l’Inquisizione andò quasi scomparendo sul finire del Quattrocento, proprio perché i movimenti eretici medievali furono sostanzialmente debellati. Ritornerà poi massimamente operativa agli inizi del Cinquecento dopo che, con la Riforma Protestante, il luteranesimo cominciò a diffondersi in Europa minacciando il potere e l’autorità della Chiesa.

Marco Ammendola

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Marco Amendola

Anche se faccio tutt'altro lavoro, sono da sempre appassionato di storia, un romanzo talmente avvincente che non necessita di un finale a sorpresa

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