Affari legali

AFFARI LEGALI. Atti osceni in luogo pubblico: si tratta ancora di reato?

Cosa dice oggi la Legge

Fino all’avvento del Decreto Legislativo n. 8 del gennaio 2016, chiunque venisse sorpreso in atteggiamenti intimi in luoghi più o meno appartati, poco tempo fa i fidanzatini italiani, dalla solita automobile alla romantica spiaggetta poco frequentata, rischiava seriamente di incorrere nel reato previsto dall’art. 527 del Codice Penale.

Mentre giurisprudenza quasi unanime concordava sul fatto che il reato si consumasse anche in luoghi del tutto isolati e privi di illuminazione, in passato si è molto discusso sulla possibilità di escludere una responsabilità in ambito penale qualora dette condotte avessero luogo all’interno di una vettura i cui vetri fossero stati previamente oscurati con tendine non trasparenti o con giornali che impedissero ad eventuali passanti di vedere all’interno.

Per ciò che concerne quest’ultimo aspetto, tuttavia, gli organi giudicanti non hanno mai avuto una linea di pensiero chiara ed univoca, non risultando sempre così facile stabilire fino a che punto la coppietta in questione fosse riuscita a non attirare l’attenzione; se si pensa ad esempio all’ipotesi in cui l’auto avesse tutti i finestrini appannati, è palese che, pur essendo di fatto impossibile la visuale dall’esterno, siffatta condizione non fosse certamente frutto dell’opportuna accortezza dei soggetti agenti, ma una mera fatalità, un banale elemento accidentale non correlato ad un contegno ponderato e rispettoso della pubblica decenza da parte dei due amanti.

Senza poi contare che il coprire interamente i finestrini trovava comunque un ostacolo nel generale divieto posto dalla legge in merito all’applicazione di pellicole adesive sui vetri dell’auto, circostanza quasi paradossale, ma assolutamente veritiera.

Tanto premesso, i cosiddetti atti osceni in luogo pubblico fanno parte, per la gioia soprattutto dei giovanissimi, ma non solo, del pacchetto di reati che a seguito della depenalizzazione sono stati riclassificati come semplici illeciti amministrativi. Unica complicanza la sanzione pecuniaria, che può fluttuare, a seconda del caso concreto, da Euro 5.000 ad Euro 30.000.

Avverso tale contravvenzione è ammesso ricorso alle autorità competenti e la norma, come oggi prospettata, viene applicata anche per tutte le violazioni verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, sempre che si tratti di procedimenti non definitivamente chiusi con sentenza irrevocabile.

Va infine precisato che gli atti osceni in luogo pubblico continuino a costituire un reato nell’eventualità in cui vengano commessi in determinati luoghi, per esempio quelli frequentati da minori. Ma non è tutto: se certi atteggiamenti trovano verificazione davanti ad un oratorio o ad una ludoteca, ossia dinnanzi a luoghi ove potenzialmente si potrebbero trovare dei minori, il reato sussiste anche se in quel momento non dovessero esserci ragazzini, bastando il semplice rischio di incontrarne.

Roberta Romeo

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