Affari legali

AFFARI LEGALI. Bigamia: nel nostro Paese è reato?

Ecco cosa dice la Legge nel merito

Saremo anche alle soglie del 2020, ma la bigamia – definita dall’art. 556 c.p. come la condizione di chi, essendo già legato da un matrimonio avente effetti civili, ne ha contratto un altro, anch’esso dotato di effetti civili – è tuttora annoverata tra i delitti contro la famiglia. La sanzione prevista non è neppure troppo blanda, infatti va da 1 a 5 anni di reclusione e alla stessa pena soggiace chi, pur non essendo coniugato, ha accettato consapevolmente di sposarsi con una persona vincolata da precedente matrimonio avente effetti civili, mentre viene meno la sua punibilità nel caso in cui non ne fosse a conoscenza.

Di converso, non rileva in alcun modo, ai fini della responsabilità sotto il profilo penale, l’erroneo convincimento (che per taluni, quindi, escluderebbe il dolo) circa l’attribuzione degli effetti civili al primo matrimonio: in poche parole, commette il reato di bigamia – indipendentemente dal fatto che la celebrazione sia avvenuta dinnanzi ad un ufficiale di stato civile o ad un ministro religioso – anche chi crede, sbagliando, che la cerimonia celebrata in precedenza con un altro soggetto non abbia effetti civili.

La norma prevede addirittura un aumento di pena qualora il contegno della persona già impegnata sia stato finalizzato a trarre in inganno l’altra, inducendola a ritenere che in realtà fosse libera. Questo comporta la possibilità di costituirsi come parte civile nel processo, non solo per il coniuge del primo matrimonio, da ritenersi ovviamente persona offesa, ma anche per quello di seconde nozze, indotto in errore dall’altrui omissione di non poco conto.

Ed è proprio su querela delle persone offese, o su richiesta del Ministero della Giustizia, che a tale reato, se consumato al di fuori del territorio italiano, può seguire l’inflizione di una pena; una sentenza del 2014 non ha infatti considerato punibile un uomo italiano che aveva contratto entrambi i matrimoni all’estero. Pur sussistendo il reato di bigamia, in quanto all’atto della celebrazione del secondo matrimonio, il primo non era ancora stato sciolto, la stipula del negozio matrimoniale, momento coincidente con la consumazione del reato, non era avvenuta in Italia, determinando l’esclusione della relativa punibilità.

Se il matrimonio contratto in precedenza dal bigamo viene dichiarato nullo, o nell’ipotesi in cui invece sia il secondo matrimonio ad essere annullato (purché ciò avvenga per causa differente dalla bigamia), si verifica l’estinzione del reato, anche per chi vi ha solo concorso, e se c’è stata condanna, ne cessano sia l’esecuzione, sia gli effetti penali.

Il quadro normativo appena esposto trova parecchi sostenitori, ma c’è anche chi lo critica per l’eccessiva rigidità, abbracciando la tesi del grande Winston Churchill, che col sorriso affermava: “Secondo me non è necessario inasprire le pene per la bigamia. Un bigamo ha due suocere, e come punizione mi pare che basti”.

Roberta Romeo

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