Affari legali

AFFARI LEGALI. Bonus vacanze 2020: chi ne ha diritto e a quali condizioni?

Tutto quello che c'è da sapere sull'iniziativa inserita nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, tra le tante iniziative finalizzate a promuovere la ripresa economica del nostro paese, ha previsto il cosiddetto “bonus vacanze” di cui si parla ormai da giorni, con l’intento di apportare un contributo significativo anche al campo del turismo. Oggi vedremo di capire quali siano i soggetti a poterne usufruire, le modalità con cui lo stesso verrà erogato e il suo effettivo ammontare.

In primo luogo, è bene chiarire che il nucleo familiare al quale è destinato tale bonus – utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – non può avere un Isee superiore agli Euro 40.000,00 (a questo proposito, si sottolinea che inizialmente il Governo aveva pensato ad un tetto più basso) e l’importo del voucher in questione sarà di Euro 150,00 per i single, di Euro 300,00 per le coppie e di Euro 500,00 per le famiglie composte da tre o più persone.

Sul punto, le maggiori polemiche innescate nell’ultimo periodo riguardano certamente il fatto che il rimborso di cui si discute – perché è con questa modalità che pare verrà concesso detto beneficio – non potrà essere contemplato per i soggiorni prenotati per mezzo di intermediari telematici, come ad esempio i siti di booking o airbnb, ma solamente per ciò che concerne le vacanze prenotate direttamente presso le strutture ricettive. Questa sorta di discriminazione ha scatenato l’ira dei maggiori portali on line che si occupano di prenotazione di alberghi e case vacanze, nonché la reazione del Codacons, che ha fatto presente l’indiscutibile diffusione delle prenotazioni via web e ha esplicitamente definito un grosso errore quello di escludere dal provvedimento le piattaforme digitali.

Il buono si intende riferito ad un unico soggiorno di almeno tre notti nello stesso hotel, campeggio, villaggio, B&B o casa vacanza purché si trovi sul territorio nazionale ed il rimborso della quota spesa sarà per l’80% in liquidità, previa esibizione della relativa fattura, e per il restante 20% in forma di detrazione fiscale dall’imposta sul reddito.

In merito alla presentazione delle richieste c’è ancora un po’ di confusione e ci si riserva di tornare a breve sull’argomento, non appena si avranno precise delucidazioni, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sull’opportunità di ricorrere ad una specifica piattaforma sul sito del Ministero per il Turismo ove eventualmente caricare i documenti necessari per accedere al bonus.

Roberta Romeo

Mostra Altro

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio