Affari legali

AFFARI LEGALI: Cambio d’identità all’anagrafe. Si pronuncia la Consulta

Il tema non solo è particolarmente delicato, ma si presta a molteplici letture

Il tema che si affronterà oggi non solo è particolarmente delicato, ma si presta a molteplici letture, poiché può dar vita a considerazioni di ordine scientifico, religioso, filosofico, politico ed etico-morale.

Pochi mesi fa la Consulta, così definita utilizzando una metonimia collegata alla sede romana ove l’organo svolge le proprie funzioni, si è espressa sulla spinosa questione del cambio d’identità; della legge in materia di rettificazione ed attribuzione di sesso, in realtà, i giudicanti avevano già dato diverse interpretazioni di tipo estensivo nel corso degli anni, sulla scorta dei macroscopici mutamenti che la società ha gradualmente subito, ma la Corte Costituzionale questa volta ha cristallizzato un principio davvero importante.

Uno degli articoli della normativa di cui si discute, segnatamente la legge n. 164 del 1982, prevede infatti che il Tribunale, qualora risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali di un soggetto, da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizzi con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale che ha rimesso la questione di legittimità alla Corte, ha ritenuto che la norma censurata fosse in contrasto tanto con gli artt. 2 e 117 della nostra Carta Fondamentale, quanto con l’art. 8 della CEDU, atteso che la subordinazione della rettifica anagrafica con riferimento all’attribuzione di sesso, all’avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari di un essere umano per mezzo di un intervento, lederebbe palesemente il diritto inviolabile alla propria identità di genere.

La Corte di legittimità, con la pronuncia n.180/2017, ha chiarito come la norma in realtà possa (e forse debba) essere suscettibile di un’interpretazione assolutamente compatibile con i principi costituzionali, posto che già precedentemente anche la Cassazione, con sentenza n. 15138 risalente al luglio 2015, ha sottolineato la non obbligatorietà di un’operazione anatomica demolitoria o modificativa delle parti intime al fine di consentire l’acquisizione di una nuova identità di genere.

Ciò che invece rimane fondamentale ed imprescindibile, è una valutazione circa la serietà dell’intento della persona che richiede detto riconoscimento: a tal proposito, non appare sufficiente il mero elemento volontaristico, se non accompagnato da un percorso personale che indichi senza dubbio alcuno, “l’intervenuta ed oggettiva transizione dell’identità di genere”.

Quanto appena esposto significa sostanzialmente che il soggetto richiedente una rettifica anagrafica debba aver manifestato la propria personalità nell’estrinsecazione delle proprie relazioni sociali – dalla famiglia, all’ambito lavorativo, alle formazioni di partecipazione politica – di fatto esercitando quotidianamente quello che è un preciso diritto.

La scelta di escludere che un intervento chirurgico rappresenti un requisito per consentire l’accesso alla via giudiziale che sfoci nella rettificazione dell’identità, nasce dall’esigenza di privilegiare la tutela della salute dell’individuo rispetto alla corrispondenza tra sesso anatomico e anagrafico, ritenuta auspicabile solo nell’eventualità in cui sia volta a favorire il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico da parte di chi non si accetti con serenità.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI

Via Lomellina n. 31 – Milano –

Tel. 02.28381582

Mostra Altro

Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio