Affari legali

AFFARI LEGALI. Continuiamo a parlare di poteri presidenziali

La seconda parte dell'approfondimento di un tema di pubblico interesse

Per come configurato nell’ambito della vigente Costituzione, il potere di nomina dei singoli ministri, in ultima analisi, spetta sempre al Capo dello Stato, sulle cui determinazioni il Presidente del Consiglio può esercitare un’influenza certamente rilevante sul piano politico con il proprio potere di “proporre” i nominativi dei potenziali componenti della compagine governativa, senza però le considerazioni espresse siano in alcun modo vincolanti per la scelta finale.

Come si è detto, sono più frequenti di quanto si pensi gli episodi in cui soggetti, anche di prestigio, dati per assegnatari certi della titolarità di un ministero, in quanto presenti nella lista presentata di volta in volta da diversi presidenti del consiglio incaricati al Capo dello Stato, e poi invece esclusi dalla “squadra” di governo per l’opposizione di quest’ultimo. Come pure, al contrario, vi è un caso, risalente alla presidenza Einaudi (1948 – 1955), in cui un ministro, la cui nomina era stata fortemente osteggiata dal maggior partito di maggioranza dell’epoca, addirittura in contrasto con la scelta del Presidente del Consiglio incaricato che invece lo sosteneva, fu confermato nel posto che il Capo del governo aveva proposto, proprio per la decisa difesa delle proprie prerogative da parte dell’allora Capo dello Stato.

Venendo alla cronaca più recente, all’indomani delle elezioni del 2001 la scelta del titolare del ministero degli affari esteri fu sostanzialmente imposta dal Quirinale al “premier” incaricato, nella persona dell’ambasciatore Renato Ruggiero. Pochi anni prima (era la fine del 1994), l’assetto del “governo Dini”, succeduto al precedente, travolto dal collasso della coalizione parlamentare che lo sosteneva, fu totalmente ridisegnato a causa dell’atteggiamento intransigente dell’allora presidente Scalfaro, non senza che ciò provocasse aspre polemiche.

Da ultimo, ed è cronaca di questi giorni, il Presidente del Consiglio in carica da appena dieci giorni, dopo aver ricevuto una prima volta l’incarico di formare il governo, si è trovato nella situazione di dover rimettere il mandato a causa del “veto” del Quirinale sulla persona di un prestigioso “tecnico” della materia, proposto come titolare del ministero dell’economia.

La “crisi”, com’è noto, che rischiava di riportare il Paese a nuove elezioni politiche a distanza di pochi mesi dalle precedenti, è poi rientrata con lo spostamento del “tecnico” in questione ad un altro dicastero la sua sostituzione con altro esperto del settore. La vicenda ha rischiato, peraltro, di portare ad un vero e proprio “strappo” istituzionale, atteso che da più parti politiche le critiche all’operato dell’attuale Presidente della Repubblica si sono spinte fino al punto di prospettare seriamente la possibilità di una sua messa in stato d’accusa, in applicazione del comma 2° dell’art. 90 della Costituzione.

In realtà, a ben vedere, la formulazione (volutamente) generica e, quindi, assai “elastica” sul piano interpretativo, circa i poteri presidenziali di nomina dei componenti del governo, come illustrato, non pare poter supportare conclusioni così drastiche, come invece sostenuto da alcuni leader politici. Ciò nondimento, è innegabile che, differentemente da quanto avvenuto fino ad ora in situazioni analoghe, l’attuale Presidente della Repubblica non si sia limitato a porre le proprie obiezioni nella sede riservata e fisiologicamente a ciò deputata – il colloquio che, secondo prassi, ha luogo al momento della presentazione della lista dei ministri fra il presidente incaricato e, appunto, il Capo dello Stato – ritenendo invece di comunicare pubblicamente la propria scelta e di motivarla, altrettanto pubblicamente, con ragioni di carattere esplicitamente politico; nella fattispecie, si è riferito alle opinioni assai critiche, espresse in tempi più o meno recenti dal “ministro in pectore”, considerate fonte di potenziale minaccia per la sicurezza dei risparmi dei cittadini.

Orbene è evidente che, pur non prefigurando alcuna violazione formale, un simile atteggiamento, nel suo insieme, possa prestarsi a critiche di natura “politica” e che esso si sia posto davvero al limite estremo del dettato della nostra Carta fondamentale, la quale ha subito – e non si tratta ahimè della prima volta – una torsione quasi traumatica, che ne ha evidenziato tutti i limiti, derivanti dall’essere stata redatta con l’esigenza, indubbiamente attuale all’epoca, di evitare in tutti i modi che il potere si potesse concentrare troppo in uno solo dei vari poteri dello Stato.

Ciò che dovrebbe far riflettere l’intero mondo politico, ed i cittadini elettori, è forse la necessità di apportare al nostro ordinamento alcune sostanziali modifiche per rimetterlo al passo coi tempi pur conservando un armonico ed indispensabile sistema di “pesi e contrappesi” e, quindi, le irrinunciabili garanzie proprie delle moderne democrazie occidentali.

Roberta Romeo

Studio legale EGIDI
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Tel. 02.28381582

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Antonio Marino

Cinquantunenne ma con lo spirito da eterno ragazzo. Adoro la compagnia degli amici con la 'A' maiuscola, la buona tavola e le buone birre. Appassionato di politica ma quella con la 'P' maiuscola, sposato più che felicemente. Difetti: sono pignolo. Pregi: sono pignolo

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